Adempimenti

Riduzione del premio Inail al netto di altre agevolazioni

di Luca De Compadri

La Fondazione studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro esprime il proprio parere (n. 1 del 02.02.2015) sul calcolo dell’autoliquidazione in presenza di più benefici contributivi.

Come è noto l'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Ebbene, in riferimento al calcolo dell'autoliquidazione Inail sono sorti problemi applicativi in merito al criterio di calcolo stesso, qualora si fosse in presenza in presenza di più benefici. Più precisamente, è nata la questione in merito alla coesistenza della riduzione artigiani (7,99%) e della riduzione L. 147/2013. La Fondazione studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro ha espresso il parere (cfr. n. 1 del 02.02.2015) secondo cui la riduzione ex legge n. 147/2013 debba essere sempre applicata al premio, al netto di tutte le altre riduzioni, agevolazioni e sconti e prima dell'applicazione dell'addizionale Fondo amianto.

Ciò è condivisibile e deducibile direttamente da quanto indicato dall'Inail nella circolare n. 25 del 7 maggio 2014, secondo la quale “la riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per specifici settori o per incentivare l'occupazione di determinate categorie di lavoratori e si applica al premio finale dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni… Sull'importo del premio o contributo determinato a seguito della riduzione si applicano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni” .

In conseguenza di quanto sopra esposto, la Fondazione studi , in presenza di sconti con codice tipo sconto 1, 3, 6 e 7, riduzione artigiani legge n. 296/2006, art. 1, c. 780-781 e riduzione legge 147/2013, delinea la seguente modalità operativa:

- Determinare l'importo delle retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio (retribuzioni totali riportate nel campo A della dichiarazione delle retribuzioni, meno le quote di retribuzioni parzialmente esenti del campo B);
- Calcolare il premio moltiplicando le retribuzioni per il tasso applicato;
- Sottrarre l'importo degli sconti 1, 3, 6, 7 e l'importo della riduzione artigiani;
- Calcolare sul premio al netto degli sconti e della riduzione artigiani la riduzione legge 147/2013.

Va, in ogni caso, tenuto presente che, come indicato dall'Inail (cfr. circolare n. 25/14 su menzionata) la percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica ai premi/contributi di competenza di detto anno. Ne deriva che per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per un determinato anno si applica alla rata anticipata dovuta per l'anno in questione e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l'autoliquidazione dell'anno successivo.

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