Previdenza

Legge di stabilità: le novità dal 2015 per le pensioni

di Pietro Gremigni

Diversi sono gli interventi operati dalla legge di stabilità 2015 in materia previdenziale, anche se i più significativi per la generalità degli assicurati si riducono a due: la possibilità di andare in pensione anticipata anche con meno di 62 anni senza incorrere in penalizzazioni, almeno fino al 31 dicembre 2017 e la revisione del calcolo della pensione per i vecchi iscritti attraverso la fissazione di un tetto pensionistico.


Pensione anticipata – In base al comma 113 dal 2015 si potrà andare in pensione anticipata anche con meno di 62 anni di età senza scontare alcuna riduzione della pensione.
Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 le regole previste dalla legge 214/2011, in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata per chi ha meno di 62 anni di età, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

Dal 1° gennaio 2018 dovrebbe riprendere la penalizzazione generalizzata senza deroghe ed esclusioni così come già previsto in origine dalla legge 214/2011 e che la legge 14/2012 aveva ammorbidito prevedendo per i predetti casi di contribuzione obbligatoria e figurativa una deroga, più volte rimaneggiata, che alla fine la legge di stabilità ha eliminato.

Il beneficio riguarda solo i trattamenti di pensione anticipata con decorrenza 1° gennaio 2015 e nulla dice delle pensioni con decorrenza precedente che hanno subito la penalizzazione. Vedremo se tutto rimane così come indicato o se l'Inps fornirà istruzioni differenti.


Calcolo della pensione – Con i commi 707 e 708 viene posto un “tetto” a determinati trattamenti di pensione attraverso una modifica all'art. 24 comma 2 della legge 214/2011.
Per chi ha un'anzianità contributiva dal 2012 e avrà una quota di pensione in parte retributiva e in parte contributiva, in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non potrà eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma pensionistica del 2011. Si tratta quindi dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ai quali la legge Fornero ha applicato dal 2012 un pro rata contributivo sulle anzianità che maturano da tale data.

Con la nuova formulazione dell'art. 24 comma 2 della legge 214/2001 occorre computare, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

L'applicazione del contributivo per tutti a partire dal 1° gennaio 2012, nei confronti di coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quella richiesta per il raggiungimento della massima aliquota contributiva (80%), consente una valorizzazione ai fini pensionistici anche dei periodi lavorativi successivi a quelli necessari al raggiungimento dell'80%.

Infatti prima di tale modifica, gli anni eventualmente eccedenti quelli necessari per ottenere l'aliquota massima dell'80%, non potevano più incrementare l'importo finale della pensione. Con la riforma del 2011, e con l'applicazione del sistema contributivo è venuto meno il concetto di massima aliquota contributiva, per chi aveva già maturato l'aliquota massima prevista.

In pratica per chi aveva raggiunto i 40 anni di contributi a fine 2011, si è aperta la possibilità di continuare a lavorare avvalendosi innanzitutto dell'incremento dell'età per permanere al lavoro (fino a 70 anni) e potendo sfruttare il meccanismo di calcolo del sistema contributivo a cui abbiamo accennato.


Pagamento pensione –A decorrere dal 1° gennaio 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'Inail sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese, nei confronti di coloro che risultano beneficiari di più trattamenti, in modo da evitare termini diversi di pagamento.


Altre novità – In breve le altre novità previdenziali toccano gli invalidi oltre l'80% vittime di azioni terroristiche per i quali cambiano i criteri di calcolo della maggiorazione pensionistica, i lavoratori esposti all'amianto che, qualora messi in mobilità per cessazione dell'attività, potranno fare domanda all'Inps per i benefici pensionistici entro il 31 gennaio 2015 e i Patronati la cui disciplina è stata riformata in parte, con la previsione di criteri più selettivi per poter svolgere la relativa attività di assistenza e consulenza.

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