Contenzioso

Le aziende artigiane che non aderiscono alla bilateralità devono erogare direttamente le prestazioni

di Fabio Antonilli

A distanza di circa cinque anni dall’avvio del sistema della cosiddetta contrattualizzazione delle prestazioni della bilateralità, prevista dagli accordi e contratti collettivi dell’artigianato, è giunta la prima pronuncia giurisprudenziale di merito che esamina e fa corretta applicazione dell’impianto normativo contenuto nell’articolo «diritto alle prestazioni della bilateralità» presente nei Ccnl Artigiani.

È il caso del Tribunale di Bergamo, adito da un lavoratore dipendente da un’azienda artigiana non aderente alla bilateralità che – ai sensi dell’articolo 18 del regolamentato contrattuale applicato, il Ccnl Area Chimica-Ceramica - rivendicava il proprio diritto alla corresponsione dell’elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) pari a 25 euro mensili nonché il diritto all'erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro delle prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’ente bilaterale regionale.

Il giudice, con sentenza depositata il 12 novembre 2014, ha ritenuto di dover accogliere positivamente la richiesta del lavoratore, condannando l'azienda convenuta in giudizio al rispetto della cosiddetta «obbligazione alternativa» al versamento alla bilateralità prevista dal Ccnl, che appunto prevede la corresponsione dell’E.a.r. di 25 euro mensili e l’erogazione diretta delle prestazioni previste dalla bilateralità (in questo caso si trattava di un importo pari a 170 euro previsto da uno specifico fondo costituito presso l’Elba a favore dei lavoratori che abbiano compiuto 15 anni di anzianità di servizio).

Tale orientamento giurisprudenziale coincide con quello espresso dal ministero del Lavoro con la circolare numero 43 del 15 dicembre 2010, nella quale viene messa in rilievo la legittimità di quei contratti o accordi collettivi che dispongono – in alternativa all’adesione al sistema bilaterale – «sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su base mensile e/o annuale) sia l’erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all’ente bilaterale di riferimento».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©