Sanità integrativa, estesa la «non commercialità»
Grazie all’articolo 14 del Dl Crescita i fondi sanitari costituiti come fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (articolo 10, lettera e-ter del Tuir) ovvero le casse di derivazione negoziale (articolo 51, comma 2, lettera a del Tuir), anche dopo l’entrata in vigore del Codice del terzo settore (Cts) potranno continuare a fruire del regime fiscale della non commercialità per le prestazioni rese ai propri associati a fronte del versamento di specifici corrispettivi.
L’articolo 89, comma 4, del Cts (Dlgs 117/17) ha modificato il comma 3 dell’articolo 148 del Tuir - che entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) - escludendo gli enti assistenziali - cui sono riconducibili i fondi e le casse sanitarie - dal novero delle associazioni “privilegiate”, che possono cioè effettuare, in regime fiscale di non commercialità, prestazioni ai propri associati o partecipanti, anche a fronte del versamento di specifici corrispettivi.
Le conseguenze
Se il decreto Crescita non avesse reinserito nell’articolo 148, comma 3 del Tuir queste prestazioni assistenziali, una volta operative le disposizioni del Cts, i fondi e le casse sanitarie aziendali di derivazione negoziale, per mantenere la qualifica non commerciale in relazione all’attività di assistenza sanitaria complessivamente erogata, avrebbero dovuto verificare che, sulla base del loro Statuto, non sia prevista l’erogazione ai propri associati di prestazioni a fronte di corrispettivi specifici, pena il rischio di perdere la qualifica di ente non commerciale. Se la modifica normativa sopra richiamata verrà confermata in sede di conversione, anche dopo l’entrata in vigore delle disposizioni del Cts i fondi sanitari potranno continuare ad erogare prestazioni ulteriori ai propri soci, in aggiunta a quelle istituzionali e dietro pagamento di corrispettivi specifici, senza che questa attività sia considerata commerciale.
Il precedente
Un analogo tentativo di modifica del contenuto del Cts era stato già inserito in un decreto legislativo (quello che poi è diventato il Dlgs 105/18) che però aveva ricevuto parere contrario – e quindi non era poi confluito nel testo definitivo del provvedimento - da parte del Consiglio di Stato a causa del contenuto innovativo (cosiddetto eccesso di delega) della disposizione rispetto alla legge istitutiva del Cts (legge 106/16 la cui attuazione è stata effettuata ad opera del Dlgs 117/17).
Il Dl Crescita ha invece la forma del decreto legge e dovrà essere convertito in legge entro 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta, quindi le casse sanitarie, per avere conferma sul loro assetto attuale, confidano che il provvedimento non incontri difficoltà in fase di conversione in legge.