Previdenza

Accertamento sanitario di revisione: gestione degli esiti della fase sanitaria

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di Arturo Rossi

Tutte le istruzioni in merito al nuovo processo di revisione ordinaria di cui alla Legge n. 114/2014, che ha semplificato gli adempimenti sanitari e amministrativi per i cittadini in possesso di verbali soggetti a revisione; li fornisce l'Inps con messaggio 2901 del 27 aprile 2015 per quanto concerne la fase successiva all'accertamento sanitario.
In maniera specifica, nell'ipotesi di visita effettuata su posizioni con diritto a prestazione economica, l'Istituto di previdenza fa presente che possono verificarsi tre differenti situazioni.
La prima, riguardante la conferma della percentuale di invalidità. In tale situazione, il cittadino non dovrà adempiere ad alcun adempimento e la sede Inps aggiornerà i propri archivi Pensioni per il campo relativo alla revisione.
La seconda, in caso di variazione della percentuale di invalidità con diritto ad una prestazione economica diversa (ad esempio: passaggio da un grado di invalidità del 100% ad uno del 74% con variazione dei benefici correlati) o ulteriore rispetto a quella in godimento. Sarà necessario che il cittadino fornisca in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale sanitario, le informazioni socio-economiche per accedere alla prestazione e i dati per il pagamento. Per la trasmissione del modello AP70, gli interessati potranno utilizzare il servizio online disponibile sul sito dell'Istituto tramite il proprio codice Pin, o rivolgersi agli Enti di patronato che per legge offrono assistenza gratuita. al cittadino. Conclusa l'operazione di accertamento dei requisiti socio-economici, l'Inps invierà il provvedimento di concessione o rigetto della prestazione.
La terza, quando vi è un giudizio medico legale di invalido inferiore al 74% ovvero non cieco o non sordo; in questo caso, la sede Inps sospenderà o eliminerà la prestazione in pagamento e gestirà l'indebito.
Quando la visita non sia stata effettuata per l'assenza del cittadino, potranno aversi quattro diverse tipologie di liste amministrative in base all'esito della spedizione postale.
La prima, in caso di accertamento del buon esito della comunicazione postale d'invito a visita - “ricevuta di ritorno”, “respinta al mittente”, ”ricevuta di avvenuta consegna PEC”, si procederà all'avvio del processo di revoca dei benefici.
La seconda, in caso di esito postale di “compiuta giacenza” si procederà alla sospensione cautelativa dei benefici in godimento; trascorsi novanta giorni dalla data di sospensione, si avvierà il processo di revoca dei benefici.
La terza, in caso di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo“, ”trasferito”, “indirizzo insufficiente” si procederà alla sospensione cautelativa dei benefici in godimento; anche in questa ipotesi, trascorsi novanta giorni dalla data di sospensione, si procederà all'avvio del processo di revoca dei benefici.
La quarta, in caso di mancanza di esito postale, trascorsi novanta giorni dalla data prevista per la visita, si procederà alla sospensione cautelativa dei benefici in godimento, al fine di avviare, nei successivi novanta giorni, il processo di revoca dei benefici.
In ogni caso, precisa l'Inps, prima di effettuare la revoca si deve procedere alla verifica dell'esistenza di un eventuale verbale sanitario intervenuto nelle more delle attività sopracitate.
La revoca decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data fissata per la visita e la lavorazione dell'indebito resterà a carico delle sedi territoriali, che saranno tenute, altresì, ad effettuare i necessari controlli per individuare l'eventuale nuovo indirizzo di residenza al fine di consentire una seconda convocazione.
In ogni caso, i cittadini, titolari di invalidità civile, cecità, sordità o disabilità potranno comunicare all'Inps di essere in possesso di un verbale sanitario scaduto allo scopo di consentire la calendarizzazione della visita.
I cittadini, in possesso di un verbale di legge 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014 (entrata in vigore della Legge n°114/2014) saranno tenuti a presentare una nuova domanda di accertamento sanitario.

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