Rapporti di lavoro

Responsabile per la sicurezza, rischio contenzioso con l'apertura ai professionisti

di Luigi Caiazza

L'interpello 24/14 dell'apposita Commissione ministeriale risolve il problema relativo la possibilità di rivolgersi ad un professionista per svolgere i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione all'interno di un'azienda (Rspp), ma ne apre altri.
Infatti, nel momento in cui si prevede la possibilità di ricorrere ad un professionista esterno, si stabilisce, tuttavia, che quest'ultimo sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale, coordini il servizio di prevenzione interno e assicuri una presenza «adeguata» per lo svolgimento della propria attività.

Trattasi, a ben vedere, di condizioni che operano ai limiti di una rapporto di dipendenza più che di carattere autonomo-professionale. Del resto, ai fini della caratterizzazione del rapporto di lavoro, secondo la costante giurisprudenza non vale quanto le parti abbiano contrattualmente stabilito, ma i presupposti che, di fatto, si sono concretizzati tra loro. Non meno problematica è la condizione posta per la presenza, che deve essere «adeguata». Mancando un qualsiasi riferimento di carattere oggettivo che definisca qualitativamente e quantitativamente tale presenza, è facile che tale presupposto possa aprire un possibile contenzioso in sede ispettiva e anche tra gli stessi organi di vigilanza. Non si comprende, cioè, se la presenza possa essere ritenuta adeguata a discrezione del Rspp o del datore di lavoro, ovvero se la stessa presenza debba risultare da una documentazione liberamente individuata tra le parti e se debba risultare da eventuale documentazione con data certa o meno. La precisazione, non di poco conto, potrebbe risultare di notevole importanza, tenendo conto delle particolari attività a rischio elencate nell'articolo 31, comma 6, del Testo unico in caso di eventi infortunistici.

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