Previdenza

Con la pensione di febbraio il rimborso del contributo di perequazione 2012

di Enrico Brandi

Con la mensilità di pensione di febbraio 2015, saranno restituite le trattenute del 2012 ai titolari di pensione superiori a 90.000 euro lordi annui, obbligati a suo tempo al pagamento del contributo di perequazione dichiarato incostituzionale dalla Consulta nel 2013.
L'Inps con messaggio 15 gennaio 2015, n. 368, fornisce le istruzioni per la restituzione delle somme a tutti i pensionati delle diverse gestioni, ad eccezione dei soggetti per i quali il contributo, a seguito di sentenza, era stato già restituito. Il contributo di perequazione trattenuto nel 2011 è stato restituito nel 2014.


Il contributo di perequazione – L'articolo 18 della legge 111/2011 ha istituito fino al 31 dicembre 2014 un contributo di perequazione sulle pensioni i cui importi complessivamente superassero 90.000 euro lordi annui, pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non poteva essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

La Corte costituzionale con la sentenza 116/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, affermandone il contrasto con gli articoli 2, 3, 36 e 53, della Costituzione in quanto tale prelievo, avendo natura tributaria – perché realizzato attraverso un atto autoritativo di carattere di trattenuta, con destinazione del gettito al fabbisogno finanziario dello Stato –, sarebbe operato in violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, correlati a quello di capacità contributiva.


Pensionati delle gestioni pubbliche – Una prima precisazione del messaggio 368/2015 riguarda i pensionati pubblici. La restituzione del contributo in oggetto verrà effettuata nei mesi di marzo e aprile nei confronti dei pensionati per i quali è necessario procedere preliminarmente alla verifica della certificazione fiscale dell'anno 2013, relativa agli importi di contributo di perequazione trattenuti nel 2012.


Istituti di credito – Nel 2012 le banche che provvedevano direttamente al pagamento delle pensioni hanno disposto la trattenuta del contributo di perequazione sia sulla prestazione ordinaria che su quella integrativa. In relazione allo stanziamento previsto dalla legge 147/2013, gli enti creditizi hanno chiesto che la restituzione del contributo venga effettuata dall'Inps anche per la parte afferente la pensione integrativa presa a base del calcolo del contributo stesso.


Regime fiscale - Ai fini fiscali le somme rimborsate ai pensionati saranno assoggettate ai fini della tassazione Irpef applicando l'aliquota media.

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Il contributo di perequazione, abolito dalla Corte costituzionale, va tenuto distinto dal contributo di solidarietà istituito dall'articolo 1, commi 486 e 487, della legge 147/2013. Ha una durata dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, e opera come trattenuta sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo.

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