Contenzioso

Lavoratori extracomunitari, Anf anche per familiari all'estero

di Silvano Imbriaci

Al lavoratore extracomunitario residente in Italia e titolare del permesso di soggiorno UE di lungo periodo spetta l'assegno per il nucleo familiare per i componenti del proprio nucleo familiare, anche per i periodi di loro assenza dall'Italia. Il principio è stato espresso dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 14 aprile 2015, n. 2968, al quale si erano rivolti alcuni lavoratori extracomunitari titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo, che avevano lamentato il carattere discriminatorio del comportamento dell'Inps che aveva indebitamente sospeso l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui erano titolari, per i periodi nei quali i loro familiari non risultavano residenti in Italia, e ciò in palese violazione di un principio di parità di trattamento rispetto alle condizioni alle quali tale prestazione è riconosciuta ai cittadini italiani.
Deve rilevarsi che, in materia di assegno per il nucleo familiare, l’articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 ha espressamente dato luogo al corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE (il cui articolo 11, commi 1 e 4, prevede che il soggiornante di lungo periodo possa beneficiare dello stesso trattamento riservato al cittadino nazionale, per quanto riguarda le prestazioni sociali). La norma del 2013 interviene sull'articolo 65, comma 1, della legge n. 488/1988, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e ne estende la portata ai nuclei familiari composti o da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo o dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Peraltro, il Tribunale di Milano, con ordinanza 20 maggio 2014, aveva già accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Inps consistente nell'aver emanato la circolare n. 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno ex articolo 65 della legge n. 448/1998 per l'annualità 2013 decorre solo dall’1 luglio 2013 (l’innovazione legislativa sarebbe dunque solo la riaffermazione di un principio già esistente a livello interpretativo e di lettura comunitariamente orientata dell'articolo 9, comma 12, lett. c) del Dlgs n. 286/1998).
Tuttavia, nel caso di specie, non pare in discussione il diritto dei lavoratori ad ottenere la prestazione dell'assegno per il nucleo familiare, quanto la ricorrenza del requisito della residenza effettiva in Italia dei familiari per cui tali assegni sono erogati. Il dato normativo di riferimento deve allora essere cercato altrove, e più esattamente nell'articolo 2, comma 6 (bis), della legge n. 153/1988, che esclude dal nucleo familiare, ai fini dell'erogazione del relativo assegno, il coniuge, i figli ed i figli equiparati del cittadino straniero che non risiedono nel territorio italiano. Secondo il Tribunale tale disciplina non è applicabile, in quanto viola i principi enunciati dalla Direttiva 2003/109/CE sopra indicata. La Direttiva, nel prevedere la parità di trattamento tra soggiornante di lungo periodo e cittadino nazionale, per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale, fa comunque salva la possibilità per gli Stati membri di limitare alle prestazioni essenziali la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale. Secondo il Tribunale di Brescia, il recepimento di tale Direttiva da parte del legislatore italiano si è avuto con il Dlgs n. 3/2007 che, all'articolo 7, comma 12 lett. c) – norma che ha sostituito il citato articolo 9 del Dlgs n. 286/1998 - afferma il diritto del lungo soggiornante ad usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale. Sempre secondo il Tribunale, il legislatore non si è avvalso della facoltà di derogare alla disciplina ordinaria, così come contenuta nel decreto legislativo; infatti tale deroga non può essere rinvenuta nel contenuto dell'art. 2 della legge n.153/1988 che è norma precedente. Lo Stato italiano, in altre parole, se davvero avesse voluto limitare o condizionare, per i cittadini extracomunitari lungosoggiornanti, la fruizione di questo particolare beneficio assistenziale legandolo alla sussistenza di diversi requisiti, avrebbe dovuto farlo in modo espresso, dopo la direttiva e soprattutto dopo il suo recepimento. Da qui la conseguente disapplicazione:
a) dell'articolo 2, comma 6 bis citato, nella parte in cui subordina il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungosoggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari, diversamente da quanto accade per i cittadini italiani;
b) delle conseguenti determinazioni dell'Inps adottate in ossequio a detta normativa.

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