Adempimenti

Postali, le nuove istruzioni Inps sul Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito

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di Paolo Rossi

Pronte le istruzioni operative dell'Inps sull'assegno straordinario di sostegno al reddito e sulla contribuzione correlata destinato al personale del Gruppo Poste Italiane. Con la circolare n. 95 del 13 maggio 2015, l'Istituto previdenziale spiega il funzionamento del nuovo “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane spa” (già istituito presso l'Inps dal 2005), dopo le modifiche apportate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92, e Dm n. 78642 del 24 gennaio 2014.


Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà in questione ha lo scopo di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione dei lavoratori assicurati. Le prestazioni del fondo intervengono nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro. Peraltro, in occasione delle modifiche necessitate dalla Riforma del 2012, le tutele al reddito sono state estese anche ai lavoratori dipendenti delle società nelle quali Poste Italiane Spa detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.
Le prestazioni sono così articolate:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o comunitari;
- finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione correlata;
- l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, e al versamento della contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale.
Proprio su quest'ultimo sussidio l'Inps concentra le istruzioni della circolare in esame.

L'assegno straordinario di sostegno al reddito
Destinatario del sussidio straordinario è il personale dipendente, con esclusione dei dirigenti, eventualmente coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il valore dell'assegno straordinario erogato in forma rateale (è possibile optare anche per il pagamento in un'unica soluzione) è pari all'importo del trattamento pensionistico che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.
Per i periodi di erogazione dell'assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l'azienda esodante versa la contribuzione correlata al nuovo Fondo, per il successivo riversamento alla competente gestione previdenziale.


Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti pensionistici, il datore di lavoro deve versare al nuovo Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d'iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento per la contribuzione utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.
La base imponibile della contribuzione correlata è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento, prendendo a riferimento solo gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo di appartenenza dei lavoratori, tempo per tempo vigente (es: l'aliquota Ivs dovuta dagli iscritti al Fondo speciale di Quiescenza Poste per il 2015 è pari al 32,65%, per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 33%).
È applicabile, a tal fine, l'aliquota aggiuntiva (1%) sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (ex art. 3-ter, Dl 384/1992), nonché, ove previsto, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (ex art. 2, co. 18, l. 335/1995).

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