Previdenza

Ricalcolo delle pensioni «gonfiate» dalla riforma Fornero

di Pietro Gremigni

Per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi accreditati prima del 1996, la pensione da liquidare sarà quella di importo minore tra quella calcolata con le regole in vigore dal 2012 e quelle precedenti basate solo sulle quote retributive.
Così si è espresso l'Inps con la circolare 74 del 10 aprile 2015 che ha anche commentato l'eliminazione della riduzione percentuale per le pensioni anticipate.


Calcolo della pensione – Con la legge di stabilità 2015 è stato deciso che dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima del 2012 computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. La norma non si applica alle pensioni ordinarie di inabilità.
Nei confronti dei lavoratori che avevano almeno 18 anni di contributi prima del 1996 la legge richiede pertanto che si proceda al calcolo di due distinte pensioni:
1) una calcolata con le nuove regole, che prevedono la determinazione di due quote retributive (quota A e B) per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e una terza quota contributiva dal 2012 in poi;
2) un'altra calcolata con le vecchie regole senza tenere conto della quota contributiva e quindi determinando la quota B con l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 fino alla decorrenza della pensione.

L'importo più basso sarà quello messo in pagamento.
Secondo la circolare 74/2015 dell'Inps, l'anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari all'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (es. pari per la generalità dei lavoratori nel 2015 a 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini), va oltre al concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile.
L'Inps in pratica precisa che l'anzianità contributiva utilizzabile è pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione e anche quella che si matura tra il diritto e il pensionamento effettivo e non debba essere limitata a un massimo di 40 anni di contributi pari a 2080 contributi settimanali come avveniva in passato prima della riforma Fornero.

Pensione anticipata - Con la legge di stabilità 2015, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Gli assicurati potranno cioè accedere alla pensione anticipata con meno di 62 anni di età senza dovere subire alcuna decurtazione dell'importo della pensione e a prescindere dalla tipologia di contribuzione accreditata.
Solo dal 2018 l'accesso con meno di 62 anni comporterà una riduzione percentuale della quota retributiva della pensione pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e 2% per ogni anno ulteriore rispetto a 2 anni.
Per i lavoratori la cui pensione anticipata decorre prima del 2015 si applicheranno le predette riduzioni percentuali.
Coloro che maturano la pensione anticipata prima del 2018 e continua nell'attività lavorativa, il diritto alla pensione senza riduzione si cristallizza al momento della maturazione anche se l'accesso alla pensione dovesse materializzarsi dopo il 2018 con un'età inferiore a 62 anni.

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