Previdenza

Benefici previdenziali ai lavoratori affetti da asbestosi

di Paola Sanna

La legge di Stabilità per l'anno 2015 ha introdotto dei benefici di carattere previdenziale a favore di ex lavoratori occupati in aziende che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica e che per questo motivo sono affetti da patologia asbesto-correlata, derivante appunto dall'esposizione all'amianto.
Con circolare INPS n. 80 del 21 aprile 2015, l'Istituto fornisce le prime istruzioni, facendo riserva di comunicare con successivo messaggio, le relative note procedurali per l'attivazione del beneficio.
In estrema sintesi, qualora i lavoratori suindicati possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva, la norma garantisce loro la possibilità di chiedere un trattamento di pensione con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni se donne.
I lavoratori di cui trattasi, hanno dunque le seguenti caratteristiche:
- sono ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale
- sono affetti da patologia asbesto-correlata documentata e sono in possesso della certificazione di esposizione all'amianto rilasciata dall'Inail;
- possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria Ivs almeno 30 anni (quindi 1560 settimane) di anzianità;
- sono in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che permettono di conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015;
- alla data di conseguimento del diritto alla decorrenza di pensione, non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla normativa vigente;
- non sono già titolari di pensione di invalidità, di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità.
Questi soggetti, possono dunque beneficiare di una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni utili per il raggiungimento della pensione di anzianità, con decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015.
Pertanto, precisa l'Inps nella circolare citata, per i soggetti in argomento la maggiorazione dell'anzianità assicurativa è pari al periodo necessario a conseguire il diritto alla pensione di anzianità, così come precisato nel dettaglio nelle istruzioni in commento.

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