Previdenza

La speranza di vita sposta in là i requisiti per la pensione

di Paolo Rossi

L'Inps spiega le regole sulle modalità di applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati ai dati statistici rilevati in materia di incremento della speranza di vita.
Con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015, l’istituto previdenziale commenta il Dm Economia-Lavoro datato 16 dicembre 2014 (G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014), recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, emanato in attuazione dell’articolo 12, comma 12-bis, del Dl 30 luglio 2010, n. 78. Tale ultima norma, infatti, prevede che il dato sull'incremento della speranza di vita deve essere aggiornato a cadenza triennale con decreto direttoriale, da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. I tempi, pertanto, sono stati rispettati: il decreto in esame è stato pubblicato il 30 dicembre 2014 ed esplicherà effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016.


I contenuti del Decreto direttoriale
A seguito delle rilevazioni effettuate, il decreto in commento dispone, in via generale, che i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità (criterio applicato, come noto, a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle cosiddette “quote”). Tali incrementi si aggiungono a quelli già disposti con decorrenza 1° gennaio 2013, in virtù del DM 6 dicembre 2011, ovvero all'incremento di 3 mesi dei requisiti di accesso e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva.


I nuovi requisiti di accesso
L'Inps fornisce una serie di utili schemi che esemplificano i nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle cosiddette quote, adeguati ai nuovi valori fissati dal Dm 16 dicembre 2014. Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) - requisito anagrafico


Tabella applicabile ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima:

Anno 2016
Donne (1): 65 anni e 7 mesi
Uomini (2): 66 anni e 7 mesi

Anno 2017
Donne (1): 65 anni e 7 mesi
Uomini (2): 66 anni e 7 mesi

Anno 2018
Donne (1): 66 anni e 7 mesi
Uomini (2): 66 anni e 7 mesi

Dall'anno 2019
Donne (1): 66 anni e 7 mesi*
Uomini (2): 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(1): I valori sono applicabili alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle sole forme “sostitutive” medesima.
(2): I valori sono applicabili anche alle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme “esclusive” dell'A.G.O. di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78


Tabella applicabile ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Anno 2016
Donne: 66 anni e 1 mese
Uomini: 66 anni e 7 mesi

Anno 2017
Donne: 66 anni e 1 mese
Uomini: 66 anni e 7 mesi

Anno 2018
Donne: 66 anni e 7 mesi
Uomini: 66 anni e 7 mesi

Dall'anno 2019
Donne: 66 anni e 7 mesi*
Uomini: 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto ministeriale in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011 (per la pensione di vecchiaia con una anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni) che, dal 1° gennaio 2016, è di 70 anni e 7 mesi.


Pensione anticipata (articolo 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Dal 2016 al 2018
Uomini: 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane)
Donne: 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2020
Uomini: 42 anni e 10 mesi* (pari a 2.227 settimane)
Donne: 41 anni e 10 mesi* (pari a 2.175 settimane)

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento alla speranza di vita, previsto dal decreto ministeriale in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (per l'accesso a pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del cosiddetto importo soglia mensile) che, dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi. In attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.


Pensione di anzianità con il sistema delle cosiddette “quote”.
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle cosiddette quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un'età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all'Inps, di un'età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

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