Previdenza

Contributi volontari, tutti i valori per il 2019

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di Paolo Rossi

L'Inps, con circolare 13 marzo 2019, n. 42, comunica gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2019 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell'indice Istat.
L'Istat ha comunicato, nella misura dell'1,1%, la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il periodo gennaio 2017 - dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018.
Sulla base della variazione dell'indice Istat, pertanto, per l'anno 2019, l'Istituto determina gli importi dei contributi dovuti dagli assicurati che intendono proseguire volontariamente nel completamento del proprio conto previdenziale.

Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli - Sulla base di quanto premesso, l'Inps stabilisce per tali lavoratori che:
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 205,20;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, è pari a € 47.143,00;
- il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è pari a € 102.543,00;
- l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
- l'aliquota Ivs relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, resta confermata al 27,87 per cento.

Versamenti volontari degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato Spa. - Gli iscritti nell'evidenza contabile separata del Fpld (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex Inpdai) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato Spa continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33 per cento.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all'anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all'adesione ai fondi complementari. Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote:
-per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l'aliquota del 40,82%;
-per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai fondi complementari, l'aliquota da applicare è pari al 37,70%;
-per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, l'aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del Fpld (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall'articolo 1, comma 7, del Dlgs n. 164/1997 (5%), ed è pari al 38 per cento.

Versamenti volontari degli iscritti al Fondo ex Ipost - Per l'anno 2019 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota Ivs dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, pari al 32,65 per cento.

Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e commercianti - Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990 (cfr. Inps circolare n. 96/2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

Versamenti volontari nella Gestione separata - L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Dlgs n. 184/1997, ossia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l'aliquota Ivs di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota Ivs vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2019, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e figure assimilate.
Poiché nel 2019 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in € 15.878,00, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.969,60 su base annua e € 330,80 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.239,80 su base annua e € 436,65 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

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