Contrattazione

Accordo per il funzionamento dei servizi di Crm/Bpo nel settore delle telecomunicazioni

di Paola Sanna

In data 21 febbraio 2019 tra l'Assotelecomunicazione-Asstel e le parti sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil è stato sottoscritto l'accordo che detta i principi e le regole per il funzionamento dell'attività del settore dei servizi di Crm/Bpo.

Costo orario del lavoro e riferimenti contrattuali
L'accordo in oggetto definisce che le aziende Committenti operanti nel settore Tlc dovranno fare riferimento al costo medio del lavoro così come definito dal Ccnl Tlc, per i nuovi affidamenti in outsourcing, in appalto e/o in subappalto, dei propri servizi di Customer Care.
Dette aziende dovranno fare riferimento al Ccnl Tlc per i lavoratori subordinati e all'Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso attività di call center outbound.

Linee guida di settore in materia di nuove tecnologie e formazione
Le Parti concordano sulla necessità di sviluppare le competenze dei lavoratori attraverso idonei percorsi formativi al fine di migliorare la qualità del servizio offerto; per fare ciò è necessario un forte investimento mirato in particolare allo sviluppo di programmi di formazione continua per aggiornare le competenze digitali.
Le Parti si impegnano, inoltre, a definire nell'ambito dell'attuale negoziato di rinnovo del Ccnl Tlc, le linee guida relative anche all'utilizzo dei sistemi informatici di Costumer Care.

Attività Outbound
Si conferma che l'Accordo del 1° agosto 2013, modificato da ultimo il 31 luglio 2017, è l'unico utilizzato, nell'ambito del settore Tlc, per le attività svolte in modalità di outbound.

Incentivi Pubblici
È necessario che vengano previsti dei correttivi nell'ambito della disciplina degli incentivi all'assunzione per le imprese che svolgono attività di "labour intensive" al fine di non alterare il normale rapporto di concorrenza tra imprese.

Ammortizzatori sociali
L'accordo prevede di rinnovare la richiesta per garantire l'introduzione immediata delle attività di Call Center tra quelle di cui l'articolo 20, comma 2 del Dlgs 148 del 2015, consentendo così di avere accesso alle tipologie di intervento degli ammortizzatori sociali stabiliti per il comparto dell'industria.

Fondo di solidarietà per la filiera Tlc
Al fine di supportare le politiche attive e passive del lavoro si intende promuovere, anche in sede di rinnovo contrattuale, la costituzione di un Fondo di Solidarietà per la Filiera Tlc e si richiede l'intervento pubblico per garantirne l'operatività in tempi accelerati.
Le Parti si impegnano a promuovere il presente accordo anche ad altri mercati che utilizzano i servizi di Crm/Bpo e concordano sul fatto che le clausole del presente Accordo, siano correlate e inscindibili tra loro.

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