Agevolazioni

Sgravio contributivo 2013 per i giornalisti

di Pietro Gremigni

Lo sgravio contributivo relativo agli incentivi concordati in sede di contrattazione di secondo livello per le somme corrisposte nel 2013, spettano anche ai giornalisti iscritti all'INPGI, Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti.
Con la circolare n. 6 del 27 ottobre 2014 l'Inpgi illustra le modalità operative per la fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro interessati, dopo l'emanazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2014 e della circolare 78/2014 dell'Inps.
Quest'ultimo ha il compito di gestire le procedure di ammissione allo sgravio in base alla risorse stanziate, anche per i lavoratori iscritti all'Inpgi.
Con il messaggio n. 5887 dell'8 luglio 2014 è stata rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande da parte dell'Inps.
Una volta acquisite le domande l'Inps ha provveduto a comunicare ai beneficiari 'avvenuta ammissione all'incentivo.
Le istruzioni dell'Inpgi si rivolgono ai datori di lavoro che hanno alle dipendenze giornalisti e fanno seguito di pochi giorni a quelle emanate dall'Inps col messaggio 24 ottobre 2014, n. 7978.
Oggetto dello sgravio - Lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello, può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Lo sgravio deve essere poi ripartito nel modo seguente tra le parti:
• entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
• in modo totale sulla quota del lavoratore.
Lo sgravio a favore del datore di lavoro spetta anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall'Inps come l'Inpgi.
Per prima cosa la circolare 6/2014 specifica che gli importi comunicati dall'Inps ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione, con la conseguenza che il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante, qualora le aziende avessero diritto ad un importo inferiore.
Requisiti - I contratti collettivi aziendali e territoriali, o di secondo livello devono avere le seguenti caratteristiche per poter averne diritto:
• essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del 14 febbraio 2014;
• prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Le aziende devono essere poi in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi, nonché della parte economica dei contratti collettivi e avere corrisposto retribuzioni non inferiori ai minimali previsti per legge.
Per le aziende che hanno chiesto e sono state ammesse allo sgravio per la restante parte del personale iscritto all'Inps, ma non abbiano avuto analoga autorizzazione per i giornalisti iscritti all'Inpgi, non hanno diritto allo sgravio per quest'ultima categoria.
Fruizione dello sgravio – I datori di lavoro ammessi, per poter fruire dello sgravio, dovranno entro e non oltre la presentazione della denuncia contributiva relativa a dicembre e cioè entro il 16 gennaio 2015:
-determinare l'ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall'INPS;
-riportare il relativo importo nella sezione “Totali e Stampe” - “Altri Contributi” – “Sgravi Decontribuzione” della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A.” e/o “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.
In caso di incapienza in sede di compensazione tra somme a credito e a debito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi. Le operazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il mese di dicembre 2014
All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Decadenza – Come precisato dalla circolare 78/2014 dell'Inps in caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
Infine la concreta fruizione del beneficio è subordinata alla verifica, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva la cui mancanza comporterà il venire meno del beneficio.

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