Rapporti di lavoro

Sicurezza sul lavoro: i nuovi interpelli del Ministero

di Pietro Gremigni

Con tre distinte risposte ad altrettanti interpelli la Commissione per gli interpelli prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo unico in materia di sicurezza affronta due tematiche: una relativa al medico competente e l'altra legata alla realizzazione di nuovi locali o edifici da adibire ad attività produttive.

Ruolo del medico competente – Due interpelli si occupano di chiarire il ruolo del medico competente quando quest'ultimo è inserito in strutture gerarchizzate e in particolare quando tale struttura è esterna all'azienda.
In base al Testo unico sicurezza (art. 39, Dlgs 81/2008) il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, garantendone l'autonomia.
Inoltre il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese, nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
Cosa succede se il medico competente è inserito in una unità operativa aziendale in un ruolo dipendente sottoposto al potere gerarchico del responsabile del servizio preventivo? Al medico competente in materia di sicurezza sul lavoro va riconosciuta ampia autonomia professionale, organizzativa e funzionale per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche se dovesse essere inserito in una struttura gerarchica e dipendere dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (risposta ad interpello n. 28/2014).
Con un altro interpello (n. 27/2014), sempre in materia di medico competente, si chiede se è possibile avvalersi delle prestazioni delle Asl per lo svolgimento dell'attività di medico competente.
La Commissione sugli interpelli nel dare il proprio parere positivo ricorda che il Testo unico sicurezza stabilisce che il dipendente di una struttura pubblica (come le Asl), assegnato a compiti di vigilanza, non può svolgere attività di medico competente.
Ciò detto, per la Commissione il datore di lavoro può stipulare una convenzione con la Asl al fine di avvalersi dei medici da essa dipendenti per realizzare le funzioni di medico competente, salvo che esso eserciti compiti di sorveglianza nella struttura della Asl, aspetto quest'ultimo che lo porterebbe in una situazione di conflitto di posizioni.

Costruzioni di edifici da adibire ad attività produttiva – La notifica all'organismo di vigilanza di nuovi lavori avviati per fare fronte alla costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, non può essere sostituita dalla notifica preliminare obbligatoria, prevista dalla legge in presenza di nuovi cantieri (risposta ad interpello n. 26/2014).
Nel primo caso, tra l'altro escluso dalla disciplina sui canteri mobili, si tratti di informare l'organo di vigilanza sulla presenza di nuove attività lavorative per consentire a quest'ultimo di impartire eventualmente istruzioni tecniche per migliorare gli standard di sicurezza.
Nel secondo caso, invece, lo scopo della notifica è quello di rendere noti i dati del nuovo cantiere per consentire all'organo di vigilanza una programmazione degli interventi di controllo.
Nella comunicazione relativa alla costruzione di nuovi edifici o locali, in base al recente Dm 18 aprile 2014, occorre indicare tra le altre cose, i nominativi dei lavoratori interessati alla nuova costruzione.
Inoltre per finalità semplificatrici, tale comunicazione è unica su tutto il territorio nazionale e sostituisce quelle specifiche elaborate dallo specifico organismo di vigilanza competente.

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