Previdenza

Niente Naspi per i detenuti dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria

di Antonio Carlo Scacco

Niente Naspi per i periodi di inattività dei detenuti in istituti penitenziari che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura e alle dipendenze della stessa: lo ricorda il messaggio Inps 5 marzo 2019, n. 909.
Il Dlgs 2 ottobre 2018, n. 124, nel riformare le norme sull'ordinamento penitenziario contenute in una legge risalente al 1975, ha stabilito che nelle strutture detentive devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti al lavoro e a corsi di formazione professionale. Inoltre il lavoro deve essere remunerato (la vecchia "mercede"), sia pure in misura corrispondente a 2/3 di quella prevista normalmente dai contratti collettivi e non ha carattere afflittivo (in linea con lo stesso articolo 27, comma 3, della Costituzione secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»).
In particolare, la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale.
Tuttavia, come ha ricordato una sentenza della Cassazione (n. 1805/2006) richiamata nella nota diffusa dall'Inps, l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'istituto penitenziario non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario o sotto la dipendenza di datori diversi dall'Amministrazione penitenziaria. La stessa attività lavorativa, connotata da una funzione essenzialmente rieducativa, è soggetta a periodi di rotazione e avvicendamento che non possono essere assimilati agli ordinari periodi di disoccupazione di un ordinario lavoratore.
Di qui l’impossibilità di riconoscere ai detenuti dipendenti della Amministrazione penitenziaria l’indennità di disoccupazione Naspi per i periodi di inattività. Discorso diverso, invece, per i detenuti il cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall'Amministrazione medesima. In questo caso potrà essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ricorrendone i requisiti.
Gli istituti penitenziari sono tuttavia tenuti, conclude piuttosto singolarmente la nota, al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che lavorano alle loro dipendenze.
Tale contribuzione potrà essere utile nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall'istituto penitenziario per l’erogazione della indennità Naspi ove ve ne siano i presupposti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©