Previdenza

Previdenza dei biologi, il riepilogo della disciplina

di Pietro Gremigni

L'Enpab è la Cassa che gestisce la previdenza dei biologi (D.Lgs. 103/1996; D.I. 16.7.1997 -Delibera Enpab del 25.10.2012).
Sono iscritti i biologi iscritti all'Ordine nazionale dei biologi nelle sezioni A e B, che esercitano attività autonoma di libera professione (anche in forma associata) senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.
L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale.
Gli iscritti che compiono 65 anni possono, su richiesta, essere esonerati dal pagamento dei contributi soggettivi e integrativi (nonché di maternità).
I pensionati che esercitano l'attività versano i contributi dovuti nella misura del 50% a partire dal 2013.


Contribuzione
I contributi dovuti dagli iscritti sono così articolati:
- contributo soggettivo: è pari nel 2014 al 12% del reddito professionale netto prodotto (anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa) nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi entro il massimale contributivo e pensionabile, con facoltà di chiedere l'incremento dell'aliquota in misura non inferiore all'1% annuo fino ad un massimo del 20%;
- è in ogni caso dovuto un contributo minimo di 1.026 euro ridotto del 50% per chi svolge contemporaneamente attività di lavoro dipendente, nonché per redditi di attività libero professionale fino alla somma di euro 5.130,00; il contributo per i neo iscritti è ridotto del 30%;
- contributo integrativo pari al 4% del reddito professionale o da collaborazione nel rispetto di un importo minimo annuo (82 euro), se la prestazione è diretta ad una pubblica amministrazione e al 4% nei confronti dei privati.


Pensione di vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65 anni di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 5 anni dì contribuzione effettiva.
L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi (base imponibile per l'aliquota di computo pari all'aliquota contributiva di fidanzamento vigente per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento:
57 anni: 4,304%
58 anni: 4,416%
59 anni: 4,535%
60 anni: 4,661%
61 anni: 4,796%
62 anni: 4,940%
63 anni: 5,094%
64 anni: 5,259%
65 anni: 5,435%
66 anni: 5,624%
67 anni: 5,826%
68 anni: 6,046%
69 anni: 6,283%
70 anni: 6,541%
71 anni: 6,825%
72 anni: anni: 7,133%
73 anni: 7,468%
74 anni: 7,834%
75 anni: 8,232%


Assegno di invalidità
L'iscritto ha diritto all'assegno di invalidità a qualsiasi età, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo la iscrizione, a meno di un terzo;
b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di assegno.
Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione qualora l'invalidità sia causata da infortunio.
L'importo dell'assegno di invalidità è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad esso inferiore.


Pensione di inabilità
L'iscritto ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, sempre ché l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all'Ente;
b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale di biologo e la relativa cancellazione dall'Albo professionale.
La pensione è calcolata con gli stessi criteri indicato per l'assegno di invalidità.


Pensione ai superstiti
Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione (almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda), spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti che si trovino nelle condizioni reddituali per il diritto all'assegno sociale spetta un'indennità una tantum pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il numero di annualità di contribuzione accordato a favore dell'assicurato, da ripartire tra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti.


Supplemento di pensione
I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico danno titolo ad un supplemento di pensione.
La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall'ultima liquidazione del supplemento.

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