Contenzioso

Nel cantiere sicurezza anche per estranei

di Luigi Caiazza

Le norme di prevenzione possono essere classificate in almeno due tipologie. Talune impongono misure di carattere oggettivo, altre soggettivo.

Tra le prime rientrano le misure i cui contenuti risultano definiti a prescindere da qualsivoglia riferimento a un particolare destinatario (per esempio, per le attrezzature); tra le seconde, quelle che si indirizzano a una specifica tipologia di soggetti (per esempio, l'obbligo di sorveglianza sanitaria è posto esplicitamente a protezione dei lavoratori). È quanto sta alla base della sentenza della Corte di cassazione, IV sezione penale 43168 depositata ieri, con la quale viene riconosciuta la responsabilità penale del titolare di un cantiere, ubicato in un centro cittadino, all'interno del quale si erano introdotti tre ragazzini uno dei quali subiva un infortunio mortale per essere precipitato al suolo attraverso una apertura non protetta di un solaio. Il cantiere, seppure recintato su tre lati, sul quarto era protetto da un muro nel quale tuttavia era aperto un varco attraverso il quale si è verificata l'intrusione dei tre minori. La condanna in primo e secondo grado, confermata in Cassazione, è stata inflitta al ricorrente per la mancata protezione dell'apertura sul solaio e la conseguente violazione all'articolo 589 del Codice penale e relativa aggravante in quanto l'infortunio è avvenuto con violazione delle norme di prevenzione.

La distinzione nelle norme di sicurezza ha come conseguenza il principio secondo cui, in materia di prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro, beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori. Pertanto, dell'infortunio che sia occorso all'estraneo risponde il debitore di sicurezza, sempre che l'infortunio stesso rientri nell'area di rischio quale definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione al rischio. Tale fattore potrà verificarsi allorché il soggetto sia pienamente consapevole della esistenza e della natura del pericolo; diversamente, è ovvio, non sarebbe concepibile una volontarietà del comportamento. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che non può certo parlarsi di volontarietà di esposizione al rischio da parte di un soggetto che, perché minore, non era in possesso della necessaria consapevolezza della fonte di pericolo costituita da un cantiere e dalle aperture nel solaio; in tal caso la volontarietà dell'ingresso nel sito e il transito in esso non corrisponde a una volontaria esposizione a pericolo. La sentenza precisa che per quanto concerne, in particolare, il cantiere, l'area di rischio che il datore di lavoro deve necessariamente governare comprende anche la possibilità di un ingresso abusivo di estranei nel cantiere stesso. Diversamente non sarebbe richiesto un ostacolo fisso, quale la recinzione, verosimilmente previsto per la ritenuta inidoneità allo scopo delle sole segnalazioni interdittive, volendosi con ciò fronteggiare anche il rischio cui potrebbe essere esposto l'estraneo al cantiere.

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