Adempimenti

Terremoto Emilia 2012, riprendono i termini per la fruzione del credito d’imposta

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di Matteo Ferraris

Prima il decreto ministeriale, poi il provvedimento direttoriale: con due mosse, riprende a decorrere il termine per la fruizione del credito d'imposta per il sisma del 20 e 29 maggio 2012. Le domande per l’attribuzione del beneficio potranno, quindi, essere presentate dall'1 al 29 dicembre 2014 da imprese e lavoratori autonomi la cui azienda o studio professionale sono stati distrutti o resi inagibili per effetto del sisma o che hanno subito la distruzione di attrezzature, macchinari o impianti utilizzati per la loro attività.

Il provvedimento fa seguito alle modifiche introdotte alla disciplina del credito d'imposta dal Dl 74/2014, che prevede nuove modalità di attestazione dei danni, una più ampia platea di beneficiari e l'estensione del periodo agevolato.
Ricostruiamo il sistema normativo, complesso e stratificato come tutta la normativa a supporto della ricostruzione in Emilia.

Recentemente, con la “Gazzetta Ufficiale” n. 263 del 12 novembre 2014, è stato pubblicato il decreto 3 ottobre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che integra e modifica il decreto 23 dicembre 2013, quest'ultimo regolava il credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, un'agevolazione stata introdotta con l'articolo 67-octies del D.L. n. 83/2012, di cui il decreto era la prima attuazione.

L'articolo 1, comma 9-septies, del D.L. n. 74/2014 ha modificato la disciplina del credito d'imposta, prevedendo l'ampliamento delle modalità di attestazione del danno e della platea dei beneficiari nonché l'estensione del periodo agevolato.
In particolare hanno, ora, diritto al credito d'imposta gli imprenditori e i lavoratori autonomi che hanno subìto la distruzione o l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito alle autorità comunali e ne abbiano ottenuto la verificazione, oppure, successivamente alla denuncia, abbiano trasmesso all'autorità comunale copia di perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, oppure a condizione che gli immobili siano stato oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente per effetto del sisma, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità dell'immobile.
Hanno, altresì, diritto al credito d'imposta i soggetti che hanno subito la distruzione di attrezzature, macchinari o impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno subito alle autorità comunali e ne abbiano ottenuto la verificazione, oppure, successivamente alla denuncia, abbiano trasmesso all'autorità comunale copia di perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.

Il credito d'imposta è inoltre riconosciuto alle imprese che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti previsti dai commi 8, 8-bis e 10 dell'articolo 3 del D.L. n. 74/2012, relativi all'acquisizione della certificazione di agibilità sismica per gli edifici che costituiscono luoghi di lavoro. Per effetto di quanto disposto dal D.L. n. 74/2014, sono agevolabili i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014.

I termini originari per la presentazione dell'istanza erano previsti entro il 30 giugno 2014, per i costi sostenuti negli anni 2012 e 2013; per i restanti costi sostenuti nel 2014, invece, la finestra per la presentazione dell'istanza era prevista tra il 2 febbraio e il 30 aprile 2015.
In ragione dell'ampliamento della platea dei beneficiari, l'articolo 2 del recente decreto ha previsto:
- la sospensione da parte dell'Agenzia delle Entrate della procedura di prenotazione delle risorse relativa alle istanze presentate entro il 30 giugno 2014;
- la riapertura dei termini di presentazione delle richieste, demandandone la definizione ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento direttoriale del 28 novembre 2014 è, dunque, la seconda “mossa” che ha riaperto i termini per la presentazione della richiesta del credito d'imposta, utilizzando il software denominato “Creditosisma2012”. La nuova presentazione potrà, dunque, essere effettuata dal 1° dicembre 2014 al 29 dicembre 2014.
Il provvedimento fa salve le istanze presentate entro l'originario termine del 30 giugno 2014 restano valide; le stesse istanze potranno essere sostituite, se necessario, presentando una nuova domanda fra il 1° e il 29 dicembre.

Circa l'entità del bonus spettante a ciascun soggetto, essa è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del credito richiesto ed è resa nota mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Rammentiamo da ultimo che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale del credito attribuito.

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