Rapporti di lavoro

Quale tutela per le nuove collaborazioni?

di Antonio Carlo Scacco

Lo schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, prevede il “superamento” del contratto a progetto attraverso l'abrogazione degli articoli da 61 a 69-bis del Dlgs 276/2003 (la cosiddetta riforma Biagi del mercato del lavoro). L'abrogazione non sarà immediata in quanto tali disposizioni resteranno in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto. È opportuno notare che il lavoro a progetto, nelle intenzioni del legislatore di allora, perseguiva lo scopo di superare le vecchie collaborazioni coordinate e continuative o cococo (definite “farisaica … pratica elusiva” dalla relazione tecnica allo schema di dlgs), riconducendole al lavoro subordinato ovvero al nuovo lavoro a progetto, valorizzandone la genuinità attraverso la individuazione di un progetto o programma di lavoro e predisponendo un adeguato panel di tutele.
Lo schema di decreto in discussione elimina tutto questo. Ma non incide sulle norme che giustificavano le vecchie cococo, le quali anzi, dopo la eliminazione del contratto a progetto, sembrano riprendere pieno vigore (e non a caso l'articolo 49, comma 2, dello schema fa salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile, norma base di riferimento). Bisognerà fare i conti con i paletti più stringenti introdotti dallo schema (articolo 47, comma 1) per il riconoscimento delle collaborazioni “genuine” (operazione che finora era stata delegata agli indici presuntivi della subordinazione di matrice giurisprudenziale), ma è facile prevedere che le “vere” collaborazioni a progetto in essere, una volta scaduto il termine contrattuale, saranno reiterate sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative. Ma di quali tutele godranno? A questi rapporti non potranno essere più applicate, infatti, le tutele previste dal Dlgs 276 per i contratti a progetto. Si pensi, a solo titolo di esempio, alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 63 (norma in via di abrogazione): questa disposizione stabilisce (stabiliva) che il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito ,nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto, rimandando la valutazione della congruità, sostanzialmente , ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività dai contratti collettivi sottoscritti dalle Ooss comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e/o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. Questo significa che ritorneremo alla stagione delle vecchie collaborazioni sottopagate ( e sottotutelate)? E si pensi ad altre, importantissime tutele apprestate dalla riforma Biagi: le invenzioni del collaboratore (articolo 65), gli altri diritti ( articolo 66), la estinzione del contratto e preavviso ( articolo 67), ecc..
La questione non è semplice e, come è facile intuire, riguarderà tutte le collaborazioni autenticamente genuine (moltissime) che non potranno trasformarsi, per ciò stesso, in lavoro subordinato a tempo indeterminato

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