Adempimenti

Collocamento obbligatorio: le aziende non appartenenti all’edilizia non sono escluse dal computo della quota di riserva nei cantieri

di Rossella Quintavalle

La direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro, con l’interpello 11 del 17 aprile 2015, in risposta a un quesito posto dalla Federazione sindacale vettori e servizi per la mobilità, è tornata ad affrontare il tema della determinazione della quota di riserva prevista ai fini del computo del personale disabile per ciò che concerne l'obbligo della copertura di legge.

La Federreti, ai fini di una corretta interpretazione dell'articolo 5, comma 2 della legge 68/1999, in riferimento all'osservanza dell'obbligo imposto dall'articolo 3, chiede se possa rientrare nell'esclusione dal computo utile ai fini della determinazione della quota di riserva anche il personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi, di coordinamento, verifica, controllo e sorveglianza, come declinati dagli articoli 147 e seguenti del Dpr 207/2010.

L'apparato legislativo che regola le assunzioni e gli obblighi di legge sul collocamento obbligatorio a cui devono rapportarsi i datori di lavoro in relazione al numero dei lavoratori occupati investe le aziende con organico superiore ai quindici dipendenti, così come indicato all'articolo 3 della legge 68/1999.

Occorre tenere presente che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge sul collocamento del personale disabile, rimangono esclusi dall'obbligo di osservanza della norma i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:
- edilizia, limitatamente al personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (articolo 1, comma 53, della legge 247/2007; nota del ministero del Lavoro 13/III/002256 del 29 gennaio 2008);
- gli impianti a fune per il personale adibito alle aree operative del trasporto;
- il personale viaggiante del settore autotrasporto;
- il trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale addetto a tali servizi.

Inoltre con modifica apportata dall'articolo 4, comma 27 lettera b) della legge 92/2012, è stato stabilito che, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori, è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
A tal proposito con nota protocollo 622 del 12 dicembre 2013, il ministero aveva già chiarito che per «personale di cantiere» deve intendersi non solo quello operante nel settore edile, ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dell'azienda indipendentemente, dunque, dalla circostanza che l'impresa sia classificata come edile o applichi il contratto dell'edilizia, ove per cantiere si intende «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X» (articolo 89, comma 1 lett. a) del Dlgs 81/2008).

In conclusione il ministero, in riferimento al personale indicato in interpello, afferma che lo stesso non può ritenersi escluso dal computo utile ai fini della determinazione della quota di riserva ma computabile, per due ordini di motivi:
1) il personale richiamato nel quesito non appartiene al settore dell'edilizia, mentre la norma fa espresso riferimento ai datori di lavoro che svolgono, nell'ambito dei cantieri edili, le attività individuate nell'allegato I del Dlgs 494/1996 e iscritti in tal senso in qualità di ”impresa edile” nell'apposito registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e così inquadrati ai fini previdenziali, nulla valendo l'applicazione o meno del Ccnl del settore edile;
2) i dipendenti che assolvono compiti di coordinamento e supervisione nulla hanno a che vedere con l'attività di montaggi industriali o impiantistici e relative opere di manutenzione svolte in cantiere, come prevede il terzo periodo dell'articolo 5, comma 2, della legge di riferimento, inserito dall'articolo 4, comma 27, lettera b) della legge 92/2012.

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