Adempimenti

Indebiti restituiti all’Inps con rimesse di denaro, le indicazioni per la Cu 2015

di Arturo Rossi

Arrivano importanti precisazioni in merito agli indebiti e le certificazioni fiscali da parte dell'Inps. In particolare, con messaggio 1616 del 4 marzo 2015, l'istituto ricorda che con precedenti istruzioni (messaggio 9623 del 12 dicembre 2014) erano state fornite indicazioni sull'introduzione, in via sperimentale, a partire dal 2015, della dichiarazione dei redditi, anno d'imposta 2014, precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate.

A tal proposito, vengono fornite precisazioni in merito alla certificazione degli importi restituiti all'Inps dai debitori, se oneri deducibili, quando la restituzione sia avvenuta con modalità diversa dalla trattenuta su pensione. In maniera specifica, se la restituzione è avvenuta con "rimessa in denaro", in data 23 gennaio 2015 la procedura recupero indebiti ha trasmesso alla piattaforma fiscale tutte le informazioni utili alla predisposizione della Certificazione unica 2015 precompilata, aggregate per codice fiscale.

Tenendo conto che la procedura di recupero indebiti ha trasmesso alla piattaforma fiscale detti importi come oneri deducibili dal reddito, quest'ultima, come previsto dall'articolo 23 del Dpr 600/73, in sede di conguaglio fiscale di fine anno ha operato nel seguente modo: per quanto concerne i soggetti che hanno percepito dall'Inps un reddito nell'anno d'imposta 2014, ha dedotto detti importi dall'imponibile fiscale complessivo, fino a capienza, per rideterminare in capo al contribuente, il beneficio fiscale dell'onere deducibile. Tale onere è stato certificato al punto 161 della Certificazione unica 2015 quale onere escluso dai redditi indicati nei punti 1, 3, 4 e 5. Inoltre, per fini conoscitivi e di trasparenza, ha riportato il dettaglio specifico dell'onere nelle annotazioni con il codice AR.

Per coloro il cui reddito complessivo percepito nell'anno d'imposta 2014 è incapiente, si è provveduto al recupero dell'importo dell'onere in questione, ed è stato certificato al punto 161 la parte di onere deducibile che ha trovato capienza nei redditi indicati ai punti 1, 3, 4 e 5 e, nel punto 162, l'eventuale residuo importo di onere deducibile, non escluso dai redditi indicati nei punti 1, 3, 4 e 5, che il contribuente potrà vantare in sede di dichiarazione dei redditi. In quest'ultimo caso nelle annotazioni, con il codice CG, ha informato il contribuente che può fruire della quota non dedotta e può presentare la dichiarazione dei redditi, riportando tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.

La piattaforma fiscale nelle annotazioni CG e ZZ riporterà rispettivamente: «il contribuente può fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente»; «non effettuato conguaglio – obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi».

In merito ai soggetti che non hanno percepito alcuna prestazione nell'anno d'imposta 2014 e non sono sostituiti dell'Inps, e per gli eredi per i quali non si sia proceduto al recupero con trattenuta su pensione, sarà predisposta apposita certificazione attestante l'ammontare dell'onere restituito, da utilizzare per gli usi consentiti dalla legge. La certificazione, come da allegato al messaggio, sarà disponibile a breve.

Infine, l'Inps invita le sedi a definire le pratiche di propria competenza e inviare agli interessati apposita dichiarazione, delle posizioni per le quali nel 2014 vi è stata una restituzione dell'indebito con "rimessa in denaro", contabilizzata in procedura recupero indebiti, ma che non è stato possibile trasmettere alla piattaforma fiscale per ragioni tecnico-amministrative.

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