Il sostituto d’imposta nei pignoramenti
di Cristian Valsiglio
L’articolo 21, comma 15, legge 449/1997, così come modificato dall'art. 15, comma 2, legge 102/2009, ha previsto che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un'aliquota pari al 20%, rinviando, per le modalità di attuazione, all'emanazione di un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il provvedimento del direttore...
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