Limite ai tirocini formativi nel programma Garanzia giovani
Il ministero del Lavoro, con la nota 7435 del 3 aprile 2015, trattando della misura 5 del Pon Iog ha dato due importanti precisazioni. La prima è che in ambito programma di Garanzia giovani non si può instaurare un tirocinio quando tra il tirocinante e il titolare dell'impresa ospitante c'è vincolo di parentela. Nonostante non risulti una norma che lo vieti espressamente, l'orientamento ministeriale è di escludere l'attivazione dei tirocini, al fine di limitare ed evitare abusi nell'attuazione della misura.
In secondo luogo pone un divieto di attivare stage negli enti pubblici in quanto secondo il principio costituzionale che le assunzioni presso la pubblica amministrazione debbano avvenire mediante concorso pubblico, tutti gli enti pubblici locali, nazionali e trasnazionali vanno esclusi dal novero dei soggetti ammessi ad ospitare i tirocini nell'ambito del programma, vista l'impossibilità che i periodi di tirocinio presso tali soggetti consentano un successivo inserimento lavorativo, come invece prevede il programma.
Non bisogna dimenticare che lo scopo del tirocinio è l'inserimento o il reinserimento lavorativo del giovane, che non può avvenire nelle pubbliche amministrazioni se non tramite concorso. Va ricordato che la misura 5 del Pon Iog della Garanzia giovani prevede due tipologie:
•tirocini con l'obiettivo di agevolare le scelte professionali e aumentare le possibilità occupazionali del giovane iscritto al programma di Garanzia giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 29 anni e 364 giorni (oppure classificati Neet né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione), con lo scopo evidente di velocizzare e rendere più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro attraverso formazione sul campo e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro per quei giovani che l'hanno perso;
•tirocini in mobilità geografica nazionale e transnazionale che hanno l'obiettivo di favorire tutte quelle esperienze formative e professionali fuori regione o all'estero che servono a migliorare il curriculum e permettere un contatto diretto con territori e mercati del lavoro più dinamici e in grado di offrire maggiori opportunità occupazionali.
Il tirocinio permette di fare una vera esperienza in azienda e ha una durata di 6 mesi (12 mesi nel caso di disabili o svantaggiati ai sensi della legge 381/1991). Tali limiti di durata possono essere estesi in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali sui tirocini. Viene riconosciuta al tirocinante una indennità mensile fino a 500 euro e non superiore a 3.000 euro in tutto il periodo (fino a 6.000 euro per disabili e soggetti svantaggiati). Il contributo potrà essere maggiore se lo svolgimento del tirocinio avviene fuori dal territorio, grazie a un voucher parametrato sulla base delle attuali tabelle Ce dei programmi di mobilità. Nel caso di successiva assunzione con un rapporto di lavoro subordinato entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, il datore di lavoro riceverà un incentivo economico, riconosciuto direttamente dall'Inps, che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 6.000 euro in base al grado di profilazione assegnato che è cumulabile con il nuovo esonero contributivo triennale previsto dalla legge di stabilità per il 2015.