Contratto di solidarietà e trasferimento d'azienda
Come già evidenziato dal richiedente, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 28/2014, chiarisce -con riferimento alla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS (art. 5, commi 5 ed 8, D.L. n. 148/93, convertito dalla Legge n. 236/93) - che è ammissibile che un contratto di solidarietà venga portato alla sua naturale conclusione da parte dell’azienda cessionaria, in caso di trasferimento di ramo di un’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., in cui vi sia personale interessato da un contratto di solidarietà, a condizione che questa sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali (da notare che, rispetto alla circolare n. 26/2014, poi annullata, non viene richiesta la presentazione di autonoma istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro competente). Quindi la sottoscrizione dell’accordo sindacale è una condizione essenziale senza la quale non è possibile per la cessionaria portare a conclusione il vecchio contratto di solidarietà. Per cui, in occasione della consueta verifica trimestrale ad opera degli ispettori della DTL competente, qualora ci sia stato un trasferimento di ramo d’azienda ma sia venuto a mancare il richiesto accordo sindacale, gli ispettori segnaleranno al Ministero del Lavoro la data in cui ha avuto luogo il trasferimento ex art. 2112 c.c. nonché, eventualmente, la mancanza dell’accordo de quo. In carenza di accordo sindacale i lavoratori passati al cessionario non saranno più interessati dal contratto di solidarietà e sarà interrotta l’erogazione del contributo relativo. Inoltre, nel caso in cui, dopo il trasferimento, l’azienda cessionaria abbia comunque continuato ad applicare il contratto di solidarietà, continuando con la riduzione dell’orario, pur non avendone diritto, la stessa si potrebbe trovare a dover pagare ai lavoratori anche le ore non lavorate in quanto si ricadrebbe nella casistica in cui la mancata effettuazione della prestazione lavorativa sia dipesa da fatto imputabile al datore di lavoro.
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