Rapporti di lavoro

Al via l’assegno per i nuovi nati

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di Pietro Gremigni

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Dpcm 27 febbraio 2015, attuativo della legge 190/2014, che dà il via all'erogazione di un assegno in caso di nascita o adozione di bambini tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, di importo pari a 960 euro per figlio. Per i nuclei in possesso di Isee non superiore a 7.000 euro annui l'importo annuo dell'assegno è pari a 1.920 euro.
La domanda per l'assegno è presentata all’Inps per via telematica entro 90 giorni dell'entrata in vigore del decreto.
Dato che il beneficio è legato all'ammontare delle risorse stanziate, l'Inps sospenderà l'acquisizione di nuove domande, quando l'onere sostenuto dall'Inps, per tre mensilità consecutive, sia superiore alle previsioni di spesa.


Condizioni - Oltre al requisito temporale indicato, nascita o adozione tra il 2015 e il 2018, occorre che si realizzino le seguenti condizioni:
1) convivenza del genitore richiedente col figlio;
2) essere in possesso di Isee in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.
In attesa delle istruzioni dell'Inps, gli interessati dovranno presentare la Dsu, ossia la dichiarazione sostitutiva unica nella quale indicare la situazione del nucleo familiare e quella reddituale/patrimoniale per quantificare il valore Isee.
L'Isee che viene calcolato dall'Inps ed è pari alla somma dei redditi denunciabili nella Dsu, del 20% del patrimonio, il tutto diviso per la scala di equivalenza che costituisce un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare.
Il nucleo di riferimento per l'Isee è quello del genitore richiedente l'assegno, mentre nel caso di affidamento transitorio, il nucleo è quello riferito al minore affidato (si veda dopo).


Importo dell'assegno - L'assegno e' fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio.
Per i nuclei in possesso di Isee non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno è pari a 1.920 euro.
L'assegno è corrisposto dall'Inps, su domanda del genitore, con cadenza mensile:
1) per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno è pari ad euro 960;
2) per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 1.920 euro.
L'assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.


Domanda - La domanda per l'assegno, i cui requisiti vanno autocertificati dal genitore, e' presentata all'Inps per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto e pertanto entro il 25 aprile 2015.
Per i figli nati o adottati da data successiva, la domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio.
Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell' ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine
di 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre i termini indicati, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda e non retroagisce al momento della nascita o dell'adozione.
L'Inps verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini Isee sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito dell'Isee non superiore a 25.000 euro annui.


Decadenza - Il nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti di cui all'articolo 2 del Dpcm e cioè quando la nascita o l'adozione siano avvenuti al di fuori dell'arco temporale previsto, quando non c'è convivenza tra genitore e figlio e infine quando l'Isee del nucleo sia superiore a 25.000 euro annui.
Decade inoltre dal diritto all'assegno qualora si verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del figlio;
b) revoca dell'adozione;
c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
d) affidamento del figlio a terzi;
e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.
Il richiedente ha l'obbligo di comunicare il verificarsi di una delle predette situazioni, fermo restando il recupero da parte dell'Inps delle somme indebitamente erogate in pendenza della situazione di decadenza.
L'Inps interrompe poi l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si e' verificata una delle cause di decadenza.


Affidamento ad altre persone - In caso di affidamento a genitore diverso da quello beneficiario l'assegno potrà essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti, previa domanda da parte di quest'ultimo entro 90 giorni dalla data del provvedimento di affidamento. Nel caso in cui domanda sia presentata oltre tale data, l'assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda.
Stessa situazione del caso precedente si verifica se l'autorità giudiziaria dispone la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio. L'assegno potrà essere erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso dei requisiti, previa domanda entro 90 giorni dal provvedimento del giudice.
Infine in caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, l'assegno potra' essere richiesto dall'affidatario. In questo caso il requisito dell'Isee deve realizzarsi con riferimento al
minore affidato anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a se' stante. La richiesta dell'assegno va presentata entro 90 giorni dal provvedimento di affidamento.

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