Agevolazioni

Contratti di solidarietà: il ministero indica le irregolarità che bloccano gli sgravi

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di Paolo Rossi

Il ministero del Lavoro, con la circolare 31 dell'11 dicembre 2014, precisa quali sono le irregolarità procedurali che possono ritardare o anche pregiudicare la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, numero 726 (rispettivamente, solidarietà c.d. “interna” o difensiva e solidarietà “esterna”).

Il riferimento è allo sgravio che a norma dell'art. 5 del decreto legge del 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, è stato reso più conveniente con riguardo ai periodi di paga non anteriori al 21 marzo 2014 e fino allo scadere del contratto di solidarietà, purché nel limite massimo di ventiquattro mesi. Si tratta, in sostanza, della riduzione contributiva pari al 35% (in precedenza fissata al 25%) della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.

Destinatarie della riduzione contributiva sono, dunque, le imprese che stipulano, a far data dal 21 marzo 2014, contratti di solidarietà ai sensi della legge 863/84; l'incentivo spetta anche nel caso in cui alla medesima data i citati contratti di solidarietà, benché stipulati in precedenza, siano ancora in corso. È altresì richiesto che nell'accordo siano individuati strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Considerato che il Dl 34/2014 ha stanziato per tale beneficio risorse limitate (15 milioni di euro annui) e che il metodo di assegnazione segue il criterio della decorrenza cronologica delle istanze, l'improcedibilità delle stesse istanze, a causa di carenza di informazioni e/o documenti a supporto, sottopone al rischio di esaurimento dei fondi le imprese che eventualmente vi dovessero incorrere.

È per questo che il ministero del Lavoro sottolinea, benché a titolo meramente esemplificativo, quali potrebbero essere i vizi che comportano l'improcedibilità della domande di sgravio:
1.l'inosservanza del termine procedurale previsto per la presentazione dell'istanza; l'art. 3 decreto interministeriale n. 83312/2014 fissa tale termine a trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà;
2.il mancato rispetto del limite minimo di riduzione oraria (non inferiore al 20%);
3.la mancata previsione degli strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività ovvero un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo;
4.il difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica.

In merito al caso sub 1., il Ministero precisa che il termine di presentazione dell'istanza deve considerarsi ordinatorio, pertanto il suo mancato rispetto può solo comportare il tardivo rilascio del decreto di concessione e conseguentemente quello dell'esaurimento dei fondi. Per quanto riguarda, invece, le altre inosservanze, si pone concretamente un problema di procedibilità delle relative istanze, dovuto alla circostanza che né la norma applicabile (l'art.5, D.L. n. 34/2014), né tanto meno i vigenti criteri procedurali (DI n. 83312 del 7/7/2014 e Circ. MLPS n. 23/2014) prevedono espressamente, a pena di inammissibilità, la presenza degli elementi essenziali richiesti.

Peraltro, in presenza di risorse limitate, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali non potrebbe che essere quella della data successiva in cui viene effettivamente acquisita la documentazione di rito richiesta in sede di regolarizzazione. Conseguentemente, il Ministero conclude che ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie sarebbero – allo stato degli atti – improcedibili.

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