Previdenza

Tassazione al 20% dei rendimenti dei fondi pensione con effetto retroattivo

di Valentino Tamburro

La legge di Stabilità per il 2015 contiene un incremento della tassazione dei rendimenti maturati in capo ai fondi pensione dall'11 al 20 per cento. Le nuove modalità di tassazione avranno in parte effetto già dal 2014.

Il regime fiscale dei fondi pensione era stato già oggetto di “ritocco” nel 2014 ad opera del decreto legge n. 66/2014. Anche in tale occasione l'incremento dall'11% all'11,5%, per il solo anno d'imposta 2014, riguardava l'aliquota applicabile al risultato netto maturato in capo ai fondi pensione residenti in Italia. Con le nuove disposizioni, l'aliquota “effettiva” dell'11,5% troverà applicazione, per il 2014, esclusivamente con riferimento ai rendimenti maturati ed erogati nel corso del medesimo anno. In pratica ci sarà una riduzione percentuale della base imponibile per tener conto di quanto già maturato ed erogato; il resto sarà sottoposto alla nuova aliquota del 20%, a meno che non si tratti di titoli di Stato, italiani e white list (12,5%).

Norma retroattiva

In sintesi, sebbene l'aliquota del 20% sarà applicata a tutti i rendimenti maturati nel corso del 2014 (erogati e non agli iscritti), saranno le particolari modalità di calcolo della base imponibile dettate dalla legge di Stabilità a determinare come risultato finale l'applicazione di tre aliquote “effettive” (11,5%, 12,5% e 20%).

Per l'anno d'imposta 2015 le aliquote “effettive” applicabili saranno quelle del 12,5% e del 20%, mentre il credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato, che rappresenta una novità, potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 dall'anno d'imposta 2016. Il credito d'imposta appena istituito non sarà applicabile automaticamente.

Bonus sulla carta

La maturazione del credito è subordinata al tipo di investimenti effettuati dai fondi pensione. Potranno usufruire di tale credito d'imposta solo i fondi pensione che investiranno, a partire dal 2015, una somma almeno pari al rendimento netto annuo in attività finanziarie a medio o lungo termine, da individuare con un futuro decreto del ministro dell'Economia per la cui emanazione non è stata prevista una data di scadenza. L'ulteriore limitazione riguarda il limite di spesa per l'Erario pari ad 80 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 94 della legge di Stabilità 2015. Secondo tale disposizione, infatti, per l'anno d'imposta 2016, le compensazioni effettuate tramite il modello F24 in relazione a tale credito d'imposta ed a quello riservato alle Casse di previdenza private (si veda l'articolo a lato) non potranno superare la cifra di 80 milioni di euro. Il credito d'imposta maturato non concorrerà alla formazione del risultato netto maturato ed il suo utilizzo in compensazione, fatti salvi i limiti, non è soggetto a ulteriori limitazioni di natura quantitativa .

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