Agevolazioni

Per l’assunzione di lavoratori in mobilità niente incentivi se c’è un diritto di precedenza stabilito dalla contrattazione collettiva

di Antonio Carlo Scacco

Le imprese che intendano assumere lavoratori licenziati per crisi aziendale, anche dopo sei mesi dal licenziamento, non possono fruire degli incentivi per le assunzioni di iscritti nelle liste di mobilità se per tali lavoratori vige un diritto di precedenza in forza di accordi sottoscritti dalle organizzazione sindacali territoriali firmatarie del Ccnl di categoria. È questo il principale chiarimento fornito dal ministero del Lavoro nella risposta a interpello 3/2015.

Nell'istanza, l'Unione nazionale istituti di vigilanza aveva chiesto di conoscere il parere ministeriale circa la possibilità di fruire delle agevolazioni alla luce dell'articolo 4 comma 12 della legge 92/2012 (legge Fornero). Tale norma, nel definire le regole generali da osservare per la fruizione delle agevolazioni, stabilisce che gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente o viola il diritto di precedenza alla riassunzione, derivanti dalla legge o dal contratto collettivo (lettera a e b ).

Nel caso specifico la vigenza di un diritto di precedenza in capo ai lavoratori licenziati definito in sede di contrattazione territoriale impedisce la fruizione degli incentivi, anche se tale vigenza si protrae oltre i sei mesi previsti dalla legge. Gli incentivi in questione sono destinati a cessare dal 1° gennaio 2017, dal momento che la legge Fornero (articolo 2, comma 71) abroga dalla stessa data la possibilità per i lavoratori licenziati di iscriversi nelle liste di mobilità (più precisamente, come ha chiarito la circolare Inps 137/2012, gli incentivi saranno applicabili alle assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 e dureranno fino al termine del periodo incentivato).

Ma prima di allora, ricorda la nota ministeriale, si applicano i principi generali in materia di incentivi alle assunzioni, previsti dall’articolo 4 commi 12 e 13. Per inciso si ricorda che gli incentivi non spettano nemmeno nel caso in cui nella azienda del datore (o dell'utilizzatore nel caso di un contratto di somministrazione) siano in corso sospensioni dal lavoro originate da crisi o riorganizzazione aziendale, eccettuati i casi in cui assunzione, trasformazione o somministrazione abbiano come fine l'acquisizione di professionalità e competenze fondamentalmente differenti da quelle dei lavoratori sospesi, oppure siano effettuate in altra unità produttiva.

Seguendo la stessa linea argomentativa, il ministero ha negato la spettanza degli incentivi per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in caso di cambio appalto per servizi identici e ripetitivi, ove l'assunzione violi una clausola sociale prevista dal Ccnl di categoria che stabilisca un obbligo di riassunzione nei confronti di lavoratori già occupati. Anche qui, infatti, si rientra nella condizione ostativa prevista dal citato articolo 4 comma 12 (l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente o violare un diritto di precedenza, in questo specifico caso originati dalla contrattazione collettiva).

Medesima disciplina si applica nelle ipotesi in cui l'azienda sottoscriva un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti ai sensi dell'articolo 182 bis della legge fallimentare, debitamente omologato dal tribunale.

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