Previdenza

Pubblico impiego, chiarimenti Inps sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi

di Arturo Rossi

Sarà possibile riesaminare il provvedimento di ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29/1979 nel caso in cui, dopo la definizione della pratica, intervengano regolarizzazioni contributive ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 o domande di riscatto a vario titolo, aventi ad oggetto periodi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione. Questo, in sintesi, quanto precisato dall'Inps con messaggio n. 2721 del 21 aprile 2015.
L'Istituto ricorda che, fino ad oggi, nella trattazione di tali pratiche la Gestione Dipendenti Pubblici ha ammesso il riesame dell'originaria domanda di ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29/1979, anche se il provvedimento fosse stato emesso, notificato e già accettato dall'interessato con il pagamento dell'onere dovuto e delle prime tre rate, salvo gli effetti dell'articolo 26 della legge 315/1967 e degli articoli 203 e seguenti T.U. Dpr n. 1092/1973, che disciplinano i termini entro cui i provvedimenti pensionistici possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati.
Per quanto concerne la Gestione Dipendenti Privati il riesame delle domande di ricongiunzione ex articolo 2 per effetto dell'accredito di ulteriori periodi assicurativi pregressi (per costituzione di rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n.1338/1962, riscatto di lavoro all'estero, riscatto laurea ecc.) è ammessa fino a quando l'operazione di ricongiunzione non risulti conclusa, per accettazione, a seguito dell'avvenuto pagamento totale o parziale (prime tre rate) dell'onere stesso; a tal proposito, vengono richiamate le circolari Inps n. 104/1988 e n. 12/996.
Dato che ormai, sia i dipendenti pubblici, sia privati, vengono gestiti tutti dall'Inps, dove è confluito l'Inpdap, per uniformare l'azione amministrativa e adottare criteri univoci di trattazione delle pratiche in esame, viene disposto di aderire ai principi fissati dalle citate circolari n. 104/1988 e n. 12/1996.
Di conseguenza, se l'interessato, dopo che la pratica di ricongiunzione ex articolo 2 della legge n.29/1979 presso la Gestione Pubblica sia stata definita per accettazione, con il versamento dell'onere dovuto o delle prime tre rate di esso, presenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria o in altri fondi alternativi una domanda di riscatto, a vario titolo, di ulteriori periodi assicurativi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione, gli stessi potranno essere ricongiunti ma solo alle condizioni e nei termini disciplinati dall'art. 4 della legge n. 29/1979, cioè, con la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione.
Tale criterio viene giustificato dal fatto che, come chiarito nella circolare Inps n. 12/1996, la pratica di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29/1979 deve considerarsi legittimamente definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda e non è suscettibile di riesame in considerazione del carattere negoziale proprio di tale operazione.
Invece, nel caso in cui l'operazione di ricongiunzione non risulti ancora conclusa per accettazione, i periodi assicurativi successivamente acquisiti nella gestione trasferente per effetto di domande di riscatto e collocati in epoca anteriore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione, potranno essere oggetto di comunicazione alla gestione accentrante ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 29/1979 sulla base della originaria istanza.
Infine, viene precisato che i criteri citati saranno applicati a tutte le richieste di riesame delle domande di ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29/1979 non ancora definite alla data di pubblicazione del messaggio in esame.

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