Le aziende ospedaliere devono compilare il flusso uniemens per professori e ricercatori universitari che prestano assistenza sanitaria
Con messaggio numero 1281 del 29 marzo 2019 l'Inps ha fornito importanti chiarimenti in merito agli effetti ai fini pensionistici connessi all'obbligo di iscrizione e contribuzione dovuta a favore di professori, dei ricercatori universitari e delle figure equiparate che svolgono, in aggiunta all'attività didattica e di ricerca, anche attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate, sulla base di specifici protocolli di intesa.
È opportuno segnalare che tali figure ricevono un trattamento economico dall'università e uno aggiuntivo da parte della struttura sanitaria così strutturato:
- un trattamento legato alle responsabilità assunte, denominato indennità di posizione;
- un trattamento aggiuntivo legato invece ai risultati ottenuti, denominato indennità di risultato.
Posto che il rapporto con le aziende ospedaliere nasce in forza del ruolo che i soggetti hanno all'interno dell'università, l'obbligo di contribuzione su dette somme va assolto con le stesse modalità previste per i compensi erogati direttamente dall'università quale datore di lavoro principale. Si tratta pertanto di somme che sono assoggettate a contribuzione a favore di Ctps (Cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato) e al Fondo Ex Enpas per i trattamenti di previdenza, nonché alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie sociali.
Per quanto riguarda gli effetti pensionistici, nel messaggio l'Inps precisa di aver sempre valutato l'indennità di posizione nella quota A della pensione e l'indennità di risultato nella quota B della stessa.
Infine, per quanto riguarda il riflesso nel flusso uniemens, viene confermato che le strutture sanitarie dovranno inviare mensilmente il flusso-ListaPosPA per la parte di retribuzione da esse erogata, avendo cura di compilare anche l'elemento <DipendenteAltraAmministrazione> valorizzando il campo <TipologiaServizio> con il Codice 3 "Assistenza Sanitaria – D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517" e il campo <Amministrazione> con il codice fiscale e il progressivo azienda dell'università titolare del rapporto di lavoro principale.