Elementi del contratto di lavoro
La disciplina relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro, è contenuta nel d. lgs. n. 152/1997, di attuazione della direttiva 91/533/CEE. In particolare, l’art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 152/1997, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data di assunzione, alcune informazioni, tra le quali rientra altresì l’indicazione de “l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento” (art. 1, comma 1, lett. g, d. lgs. n. 152/1997). Tuttavia, il comma 4 della medesima norma, autorizza espressamente il datore di lavoro ad effettuare le indicazioni descritte dall’articolo (tra le quali rientra la retribuzione) mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore. Pertanto, la clausola introdotta nel contratto di lavoro appare in linea con le previsioni legislative. Con riferimento alla lamentata nullità del contratto per la mancata indicazione della percentuale di invalidità del dipendente, si ritiene che la stessa sia priva di fondamento, per le considerazioni che seguono. L’obbligo di informazione sancito dalla normativa ha la finalità di permettere al lavoratore di conoscere gli elementi essenziali che caratterizzeranno il rapporto di lavoro; conseguentemente, l’elemento relativo alla percentuale di invalidità del dipendente non solo non può qualificarsi come “elemento essenziale del rapporto di lavoro” (prova ne sia che tale elemento non risulta in alcun modo menzionato dall’art. 1 del d. lgs. n. 152/1997), ma rappresenta, altresì, una circostanza ben nota al lavoratore. In ogni caso, dalla mancata comunicazione delle informazioni di cui si discute non potrà mai discendere la nullità del contratto in quanto l’art. 4 del d. lgs. n. 152/1997 prevede espressamente - per le ipotesi di inadempimento - l’irrogazione di una sanzione amministrativa. A ciò si aggiunga che, anche nelle ipotesi in cui il legislatore prevede il requisito della forma scritta ai fini della validità di taluni elementi accessori del contratto di lavoro – come nel caso del patto di prova e della durata determinata del rapporto – l’eventuale carenza del requisito è sanzionata con la nullità del patto o del termine, con piena validità del contratto a cui tali elementi accedono.