Previdenza

Personale Enac, maggiorazione dell’anzianità previdenziale solo per periodi di servizio certificato

di Arturo Rossi

Per il riconoscimento della maggiorazione prevista dall'articolo 2 della legge 302/1984, non è prevista l'iscrizione in una determinata gestione previdenziale. Di conseguenza, deve essere riconosciuta, oltre che ai lavoratori iscritti nella gestione ex Inpdap, anche a favore dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o integrative della stessa.

Lo precisa l'Inps con messaggio 2676 del 17 aprile 2015, in seguito a richieste di chiarimenti sull'applicabilità della maggiorazione prevista dall'articolo 2 della legge 302/1984 anche ai lavoratori dipendenti iscritti all'Ago o alle forme sostitutive/integrative della stessa.
È da ricordare che l'articolo 2 della legge 209/1992 ha previsto, in favore del personale della direzione generale dell'aviazione civile del ministero dei Trasporti (ora Enac), in servizio presso le circoscrizioni aeroportuali, l'applicabilità, ai soli fini del trattamento di quiescenza, delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 302/1984 .

In maniera specifica, tale articolo stabilisce che il servizio prestato presso gli uffici doganali di confine e aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della indennità di cui all'articolo 6 della legge 852/78 è computato, per il trattamento di quiescenza, con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; se il servizio è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione. La maggiorazione non può eccedere complessivamente i cinque anni (articolo 49 della legge 449/1997).

L'Inps sottolinea che la maggiorazione in esame si applica solo ed esclusivamente sul periodo di servizio prestato presso gli uffici aeroportuali certificato dall'Enac; la certificazione dovrà essere presentata dal lavoratore alla sede che dovrà liquidare la pensione. In merito alla collocazione, la maggiorazione sarà attribuita temporalmente nel momento dello svolgimento dell'attività di servizio per la quale la stessa è prevista; se il periodo di servizio si colloca in più quote di pensione, la maggiorazione sarà attribuita su ciascuna quota proporzionalmente.

L'istituto evidenzia che la maggiorazione che si va a collocare nella quota contributiva darà luogo al riconoscimento ai soli fini del diritto e non della misura della pensione; invece, quella che si colloca nelle quote retributive sarà utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. La stessa maggiorazione sarà rilevante per l'individuazione dell'anzianità al 31 dicembre 1992 per la determinazione del periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media e per l'individuazione dell'anzianità al 31 dicembre 1995 per la determinazione del sistema di calcolo.

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