Previdenza

Prima degli ammortizzatori andavano cambiate le politiche attive

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di Alessandro Rota Porta


Siamo ormai al via della nuova “stagione” degli ammortizzatori: il primo decreto attuativo del Jobs Act (Dlgs 22/15) ha disposto la revisione degli strumenti previsti in caso di perdita del posto di lavoro; per quelli accessibili in costanza di rapporto di lavoro occorrerà attendere l'emanazione di un altro Dlgs attuativo, che interverrà ad hoc sulla materia.

Il restyling, in realtà, non rappresenta una rivoluzione copernicana perché il nuovo sistema segue – a grandi linee – il solco già tracciato dalla riforma Fornero. Peraltro, sarebbe forse stato auspicabile un diverso percorso di definizione del quadro normativo definito dalla legge 183/15.

La logica avrebbe voluto che prima fosse stato previsto il rilancio delle politiche attive, vera scommessa del Jobs Act, quindi la risistemazione degli ammortizzatori in costanza di lavoro e – da ultimo – appunto, la revisione della disoccupazione: peraltro, lo stato dell'arte (dopo il Dlgs 22) permette di esprimere un giudizio solo parziale poiché l'intero impianto degli ammortizzatori sarà a regime quando tutte le norme di raccordo saranno operative.
Partendo dalla Naspi, il nuovo sussidio che opera un mix tra Aspi e mini-Aspi, si osserva come le prestazioni sembrerebbero, ad una prima analisi, più favorevoli rispetto a quelle previgenti ma, ad una valutazione complessiva, è alquanto probabile che le coperture si riducano per una serie di motivi: il decalage più marcato del sussidio; la sterilizzazione dei periodi contributivi già utilizzati per precedenti utilizzi dell'indennità, ai fini del calcolo della prestazione; l'introduzione di un massimale di accredito contributivo ai fini pensionistici; la durata che – dal 2017 – si ridurrà da 2 anni a 78 settimane.

Ad esempio, la stessa durata del trattamento non si discosterà di molto da quella dell'Aspi, come confermato dalla relazione illustrativa del Dlgs 22/15, dove si stima un aumento medio comunque non superiore a 1,2 / 1,4 mesi.

Inoltre, merita sottolineare come la disciplina, per trovare un assetto organico, attenda un decreto ministeriale del Lavoro per la definizione delle regole di condizionalità, nonché le disposizioni che saranno licenziate in materia di politiche attive.

Anche la nuova indennità di disoccupazione per il collaboratori coordinati e continuativi, segue – seppur con criteri meno stringenti – il sussidio una-tantum messo a regime dalla legge 92/2012: lo strumento è previsto solo per l'anno in corso, in attesa del riordino delle collaborazioni previsto nel Jobs Act e attualmente in fase di emanazione.

Su questo punto, è da notare come la delega della legge 183 sia stata in parte tradita poiché la Naspi avrebbe dovuto fungere da paracadute universale in caso di disoccupazione.

Infine, va precisato come sia fermo al palo il sussidio “minore” denominato Asdi e destinato ai soggetti più deboli che abbiano terminato la Naspi: anche qui serve un Dm attuativo.

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