Contenzioso

Integrazione al minimo se non c'è cumulo estero

di Matteo Prioschi

In caso di pensione in regime internazionale, il riassorbimento dell'integrazione al trattamento minimo per effetto del pro rata estero si applica se il trattamento erogato deriva dal cumulo della contribuzione italiana ed estera.
Con l'ordinanza 4805/2019 la Cassazione si è pronunciata in merito al diritto di un pensionato di vedersi applicata la perequazione all'assegno ricevuto dall'Inps. La persona era titolare di una pensione di invalidità in convenzione internazionale. Secondo la Corte d'appello di Lecce il pensionato aveva diritto alla perequazione in quanto il trattamento complessivamente considerato (sia il pro rata italiano che il trattamento interamente riscosso in Italia) superava l'importo di quello minimo. In base al decreto legge 409/1990, infatti, l'adeguamento degli assegni viene riconosciuto se gli stessi sono di importo superiore ai trattamenti minimi.
L'Inps ha presentato ricorso sostenendo che, in base all'articolo 8 della legge 153/1969, ai fini dell'integrazione al minimo si tiene conto del trattamento pensionistico pagato da enti esteri. E quindi a fronte di un'ulteriore pensione straniera, la quota italiana deve essere considerata nel valore determinato dal calcolo della stessa.
La Cassazione osserva che l'articolo 8 della legge 153/1969 non si applica se il pensionato riceve due differenti trattamenti pensionistici, di cui uno in regime internazionale. Richiamando la sentenza 15175/2005 ricorda che <<nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzione internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, e pagati “pro rata”>> il riassorbimento dell'integrazione al minimo scatta se entrambe le prestazioni sono <<state conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi, così trovandosi in situazione complementarietà>>. E comunque, prosegue la Cassazione, anche se la pensione fosse una sola, perché operi il riassorbimento deve esserci comunque stato il cumulo dei contributi.
Dato che nel caso specifico non è stato dimostrato il ricorso al cumulo, l'Inps non poteva riassorbire l'integrazione al minimo e di conseguenza il pensionato aveva diritto all'adeguamento dell'importo all'inflazione.

Ordinanza 4805/2019

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