Adempimenti

Inail, rideterminato il tasso di oscillazione per prevenzione infortuni

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di Josef Tschöll

L’articolo 24 del Dm 12 dicembre 2000 (modalità per l'applicazione delle tariffe) prevede a favore delle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (anche in attuazione delle disposizioni del Dlgs 81/2008 e delle specifiche normative di settore), la possibilità di presentare istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa all’Inail. L’istanza (modello OT24) dovrà essere presentata con modalità on-line all'istituto assicuratore entro il 28 febbraio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. La riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
La riduzione del premio è applicabile trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi. Il beneficio consiste in una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa e in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo.
È stato pubblicato adesso il decreto 3 marzo 2015 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che sostituisce l'articolo 24 del citato Dm 12 dicembre 2000 (a sua volta già sostituito in precedenza dal Dm 3 dicembre 2010) e che ridetermina la misura della riduzione del tasso medio. I nuovi valori sono stati fissati nella misura seguente:
Lavoratori – anno: Fino a 10 Riduzione: 28%
Lavoratori – anno: Da 11 a 50 Riduzione 18%
Lavoratori – anno: Da 51 a 200 Riduzione 10%
Lavoratori – anno: Oltre 200 Riduzione 5%
Analizzando le percentuali si nota che questi sono, però, meno favorevoli rispetto alla riduzione applicabile con la normativa precedente.
Il Dm adesso pubblicato non prevede espressamente una data di decorrenza e si pone allora la domanda se questo sia già applicabile alle istanze OT24 presentate ancora entro il 28 febbraio 2015 per l'anno 2015 in corso, oppure se le percentuali di riduzione siano applicabili solamente dal 1° gennaio 2016 in poi. Sarebbe auspicabile un chiarimento definitivo da parte dell'Inail su questo aspetto. Le istanze già definite finora dall'Inail e comunicate via pec ai datori di lavoro indicano ancora i valori più favorevoli. Tra l'altro quest'anno l'Inail ha comunicato (note 20 gennaio 2015, prot. n. 326 e 19 marzo 2015, prot. n. 2059) che era in attesa dell'approvazione, da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, della determina n. 286 del 26 settembre 2014 avente ad oggetto la “Proposta di nuovo testo dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010”, e concernente un nuovo sistema di aliquote da applicare alle istanze che verranno proposte nel 2015. L'istituto ha stabilito poi che per l'anno 2015 continuano a trovare applicazione le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa previste dal Dm 3 dicembre 2010.

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