Adempimenti

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi tenuti al versamento della contribuzione correlata

di Antonio Carlo Scacco

L'onere del versamento della contribuzione correlata dovuta per le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi (Artigianato e Somministrazione) non sarà più a carico dei datori di lavoro, ma diventerà un adempimento che i medesimi fondi dovranno direttamente assolvere: è questa una delle principali novità contenute nella circolare Inps 12 aprile 2019, numero 53.

I fondi bilaterali alternativi sono enti al di fuori dell'Inps (contrariamente agli altri fondi di solidarietà) e seguono la disciplina dettata dagli specifici decreti ministeriali istitutivi, dagli statuti e dalle disposizioni regolamentari emanate dai rispettivi organi gestori.
Possono erogare un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di Cig e Cigs, ed un assegno di solidarietà in favore dei dipendenti dei datori di lavoro che stipulino con le organizzazioni sindacali accordi collettivi aziendali di riduzione dell'orario di lavoro allo scopo di limitare eccedenze di personale a seguito di licenziamenti collettivi o licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Possono altresì erogare prestazioni integrative di prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero assegni straordinari per il sostegno al reddito nei casi di agevolazione all'esodo.

La contribuzione correlata si calcola secondo i criteri introdotti dall'articolo 40 della legge 183/2010, il quale ha modificato il meccanismo di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente a fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 2005 (precedentemente - articolo 8 della legge 155/1981 - il valore retributivo settimanale da valorizzare a fini previdenziali si determinava tenuto conto della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocavano i periodi riconosciuti figurativamente).

In sostanza si prende a riferimento l'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi (cosiddetta retribuzione "persa"). La predetta contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e si determina sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore vigente pro tempore (per il 2019 pari al 33%).

Si legge nella nota diffusa dall'Istituto che il meccanismo dell'anticipo a carico del datore (salvo rimborso da parte del fondo, che resta il soggetto giuridicamente obbligato), «può influire sulla corretta alimentazione del conto assicurativo individuale presso la gestione di iscrizione dei lavoratori beneficiari delle prestazioni», considerato il rischio derivante da eventuali inadempienze, anche di natura informativa, da parte del datore medesimo. Di qui lo spostamento dell'onere del versamento in capo agli stessi fondi (che, si ripete, sono i soggetti giuridicamente obbligati).

Operativamente l'Inps effettuerà la quantificazione dell'importo della contribuzione correlata alle prestazioni erogate sulla base delle informazioni trasmesse con gli Uniemens e i fondi provvederanno al versamento sulla base delle modalità e dei termini stabiliti dall'Istituto. Il fondo riceverà dal 1° maggio 2019 una apposita matricola contraddistinta dal codice di autorizzazione "7E" ("Azienda tenuta al versamento della contribuzione correlata art. 27, c.1, del Dlgs n. 148/2015") e riceverà, entro la fine del secondo mese successivo a quello di riferimento, il modello F24 precompilato con il calcolo dell'importo dovuto. Il pagamento della contribuzione correlata dovrà essere effettuato a cura del fondo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di competenza della denuncia contributiva (ad esempio la contribuzione correlata relativa a gennaio 2020 va effettuata entro il 16 aprile 2020).

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