Agevolazioni

Le risorse per i periodi di competenza 2014

di Paolo Rossi

L’Inps, con il messaggio 21 gennaio 2015, n. 487, precisa che la provvista finanziaria aggiuntiva disposta dal decreto n. 86486 del 4 dicembre 2014, per il sostegno degli ammortizzatori sociali in deroga dell'anno 2014, può essere impiegata dalle Regioni e dalle Province autonome esclusivamente nella misura del 5%. L'intervento dell'Istituto previdenziale è contenuto nel Messaggio n. 000487 del 21 gennaio 2015.

Una errata corrige determinante - In data 4 dicembre 2014 il Ministero del Lavoro ha emanato il D.M. n. 86486, che, all'art. 1, assegna ulteriori risorse finanziarie alle Regioni e alle Province autonome, per gli ammortizzatori sociali in deroga pari a 503 milioni di euro, a valere sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, secondo uno specifico piano di riparto. Lo stesso decreto, all'art. 2, chiarisce altresì che le Regioni e le Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga alla normativa di base (vedi art. 2, DM 1 agosto 2014, n. 83473), nella misura del 5 per cento delle risorse ad esse attribuite.
Pur tuttavia, l'Inps, con msg. 21 gennaio 2015, n. 487, ricorda che il sopracitato D.M. n. 86486/2014 è stato predisposto prima dell'errata corrige pubblicata il 29 ottobre 2014 (relativa al DM n.83473/2014 che, come accennato, disciplina i nuovi criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente) e pertanto va letto ed interpretato alla luce della stessa errata corrige. Ne consegue che la concessione dei trattamenti di integrazione salariale posti per le finalità di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. n. 83473/2014, può essere sì disposta in deroga alla normativa vigente, ma sempre nella misura del 5 per cento delle risorse assegnate alle singole regioni e province autonome.

Gli sviluppi normativi precedenti - Torna utile rammentare che le finalità di cui al richiamato art. 6, comma 3, erano riferite alla necessità di assicurare una graduale transizione dal precedente sistema di ammortizzatori in deroga a quello introdotto dal DM 1 agosto 2014, n. 83473, in considerazione del fatto che il consolidato regime precedente era stato, di fatto, stravolto dalle modifiche apportate dalla Riforma Fornero del 2012 (vds art. 2, co. 64, 65 e 66, legge n. 92 del 2012). La misura, evidentemente, prendeva atto del perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, e dunque, anche per gli anni 2013-2016, disponeva la concessione e la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.
Nello specifico, il comma 3 in questione, autorizzava le Regioni e le Province autonome a disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione dell'ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione. Gli effetti dei suddetti trattamenti, in ogni caso, non potevano prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.

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