Agevolazioni

Confermati gli sconti a chi fa prevenzione

di Alessandro Rota Porta e Ornella Lacqua

È stata confermata anche nelle nuove tariffe dei premi Inail la misura della riduzione del premio per gli interventi di prevenzione operati dalle aziende con almeno un biennio di attività. In particolare, sono mantenuti i criteri di applicazione e le percentuali di riduzione stabiliti con il decreto ministeriale 3 marzo 2015, in relazione alla dimensione della posizione assicurativa territoriale (Pat), espressa in lavoratori/anno nel triennio.

La novità introdotta riguarda le Pat di nuova costituzione che sono ora ammesse al beneficio della riduzione solo dopo aver effettuato interventi migliorativi su salute e sicurezza, come previsto in generale per tutti i datori di lavoro dopo il primo biennio di attività.

Operativamente, pertanto, il riconoscimento della riduzione per prevenzione, anche nel primo biennio di attività, è subordinato alle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riduzione entro il 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, unitamente alla documentazione che prova gli interventi realizzati; attuazione di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’anno precedente quello di presentazione della domanda; possesso di Durc regolare e regolarità sulle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Per le Pat con anzianità minore del biennio, la riduzione è stabilita nella misura fissa dell’8 per cento, mentre - trascorsi i primi due anni di attività della posizione - la misura della riduzione del tasso medio per gli interventi di prevenzione, è confermata nei termini stabiliti dal decreto ministeriale 3 marzo 2015. Le percentuali di riduzione si applicano in relazione ai lavoratori/anno nel triennio della Pat, in linea con i nuovi criteri di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

Un’altra novità della prossima autoliquidazione riguarda la cessazione polizze dipendenti “ponderate”: infatti, con un’operazione massiva automatizzata, l’Inail ha provveduto a cessare le polizze ponderate al 31 dicembre 2018 e a istituire nuove posizioni assicurative ad hoc con decorrenza 1° gennaio 2019.

All’interno di queste nuove Pat è stata aperta una polizza dipendenti in cui - a ogni singola lavorazione - è stato applicato il corrispondente tasso medio, in luogo del tasso unico risultante dalla ponderazione dei tassi medi attribuibili alle singole lavorazioni. Il numero della nuova Pat viene comunicato alle aziende interessate con un apposito provvedimento e inoltrato con modalità centralizzata.

Nella comunicazione del tasso applicabile per il 2019 (modello 20SM) è riportato il tasso medio corrispondente a ciascuna lavorazione, eventualmente oscillato in considerazione dell’andamento infortunistico maturato della polizza ponderata.

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