Previdenza

L’inerzia dell’amministrazione non blocca la domanda di riscatto e ricongiunzione dei dipendenti pubblici

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di Pietro Gremigni

L’eventuale mancato riscontro dell’ente datore di lavoro pubblico tramite il mancato invio della documentazione richiesta, non può risultare bloccante ai fini del completamento dell’istruttoria e del relativo calcolo dell’onere di riscatto o ricongiunzione.

Col messaggio 512 del 22 gennaio 2015, l’Inps conferma che le domande di riscatto e ricongiunzione non possono essere rigettate o archiviate per incompletezza della posizione assicurativa a causa di un inadempimento dell’amministrazione pubblica datore di lavoro.

In base alla circolare 148/2014 è stato introdotto il principio generale in base al quale per regolarizzare la posizione assicurativa dei lavoratori, i datori di lavoro pubblici possono utilizzare, oltre al flusso Uniemens, l’applicativo Passweb. L’utilizzo del PA 04 che costituisce un canale di comunicazione tra l’Inps e l'ente datore di lavoro pubblico, è residuale e deve essere preventivamente autorizzato dall’Inps.

Nella procedura PA 04 l’ente deve inserire tutti i dati anagrafici, di servizio e retributivi necessari al calcolo della prestazione, nonché tutti i dati forniti dall’interessato sotto forma di autocertificazione e quindi tutte le informazioni riguardanti il diritto alle deduzioni e alle detrazioni per carichi di famiglia e da reddito da lavoro. Nella gestione delle pratiche di riscatto e ricongiunzione pertanto le sedi dell’Inps dovranno operare secondo le nuove modalità sopra descritte, utilizzando le banche dati interrogabili e limitando l’utilizzo del PA04 ai predetti casi.

Secondo il nuovo messaggio dell’Inps, l’applicabilità dell’articolo 7 della legge 274/1991 che sanziona l’inerzia dell’interessato per incompletezza dei dati indicati e per non averli comunicati nei successivi 90 giorni, è circoscritta esclusivamente alla circostanza in cui l’interessato stesso sia stato invitato a produrre documentazione di sua pertinenza, come ad esempio l’autocertificazione del titolo di studio, e questa non sia stata presentata nei termini richiesti. Solo in quest’ultimo caso la domanda di riscatto può essere rigettata per persistente inadempienza dell’iscritto. Tale indicazione riguarda gli iscritti alle ex Casse statali gestiti dall’ex ministero del Tesoro e confluite nella gestione previdenziale ex Inpdap, e cioè Cpdel, Cps,Cpi, Ctps e Cpug.

Le domande di riscatto e ricongiunzione presentate su supporto cartaceo dopo il 4 aprile 2013 e 12 gennaio 2013 e pertanto non in linea con le modalità di invio telematico, sono da considerarsi non procedibili fino a quando il richiedente non abbia provveduto a trasmetterle nelle forme richieste. Tali domande non devono essere oggetto di rigetto, ma sarà cura della sede Inps competente informare tempestivamente e formalmente l’interessato circa l'improcedibilità della domanda, che risulterà improduttiva di effetti rispetto all’insorgenza del diritto alla prestazione richiesta, fino alla trasmissione telematica della stessa.

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