Rapporti di lavoro

Collaboratori domestici: così il calcolo della tredicesima

di Rossella Quintavalle

È arrivato anche per i collaboratori domestici il momento di ricevere la tredicesima mensilità, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati.
Il calcolo è semplice per coloro che erogano al collaboratore domestico uno stipendio fisso ogni mese, e si complica se il collaboratore è pagato ad ore o ha lavorato per una sola parte dell'anno.
L'articolo 38 del CCNL lavoratori domestici del 21 maggio 2013 in vigore dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016, stabilisce che in occasione del S. Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta ai lavoratori una mensilità aggiuntiva pari alla retribuzione globale di fatto, compresa l'eventuale indennità sostitutiva di vitto e alloggio, riproporzionata sulla base dei mesi lavorati per coloro che non hanno maturato un anno di servizio.

Lavoratori retribuiti a mese - Per i collaboratori domestici e/o badanti che percepiscono una retribuzione mensile, la tredicesima è pari a uno stipendio calcolato sulla mensilità di dicembre con l'eventuale aggiunta di vitto e alloggio per i lavoratori conviventi come da esempio che segue.
Su uno stipendio mensile di un lavoratore convivente, assistente a persona autosufficiente classificato nel livello “BS”, secondo i nuovi minimi previsti dall'accordo di rinnovo del 6 febbraio 2014, di importo pari a € 838,45, che ha prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro per tutto l'anno 2014, la tredicesima mensilità deve essere così calcolata:

€ 838,45 + V.A. pari a euro mensili 161,70 (valori 2014: pranzo e/o colazione 1,88 – cena 1,88 – alloggio 1,63 = 5,39 x 30 gg.) corrisponde ad una tredicesima mensilità di euro 1.000,15.

Nel caso il lavoratore non abbia lavorato per tutto l'anno ma ad esempio sia stato assunto il 15 aprile 2014, la mensilità deve essere così riproporzionata:

euro1.000,15/12 x 9 mesi = 750,12 euro (le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si calcolano come mese intero).

La mensilità aggiuntiva matura anche in caso di assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto per la parte non liquidata dagli enti preposti.

Lavoratori retribuiti a ore - Per i collaboratori domestici che lavorano ad ore, occorre ricondurre la paga oraria ad una retribuzione mensile come da esempio che segue.
Se una colf lavora presso la famiglia per quattro ore la settimana a 10 euro l'ora, il calcolo, per un anno intero di servizio, deve essere così effettuato:

10 euro x 4 ore = 40 euro la settimana; 40 euro per 52 settimane in un anno = 2.080 euro l'anno; 2.080: 12 mesi = 173,34 euro di media mensile che corrisponde dunque all'importo della tredicesima dovuta.

Se il rapporto di lavoro è inferiore ad un anno, verranno corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro prestato. Esempio:

per una colf assunta il 15/4/2014 per una collaborazione di quattro ore la settimana, l'importo della tredicesima sarà pari a:

173,34 euro: 12 mesi x 9 mesi = 130,01 euro. (Il periodo del mese pari o superiore a quindici giorni va calcolato un mese intero).

Può infine accadere che durante l'anno l'orario e/o la retribuzione di un lavoratore in forza tutto l'anno abbiano subito modifiche per qualche mese; in questo caso occorre fare una media delle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno e dividere l'importo per 12, il risultato ottenuto sarà l'importo della tredicesima dovuta.
Se il lavoratore domestico presta servizio presso più famiglie, ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare il calcolo della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.
La tredicesima corrisposta costituirà parte della somma sulla quale dovrà essere calcolato il trattamento di fine rapporto. Nessun contributo aggiuntivo andrà versato entro il 10 gennaio 2015 sull'ulteriore corresponsione in quanto il rateo corrispondente è già stato considerato sul valore orario sul quale è rapportato il contributo dovuto all'Inps.

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