Adempimenti

Online il nuovo modello per la comunicazione degli infortuni

di Rossella Quintavalle

E' disponibile sul sito www.inail.it, nella sezione modulistica, il nuovo modello per la comunicazione dell'infortunio sul lavoro del lavoratore dipendente e assimilato soggetto all'obbligo assicurativo e relative istruzioni, che a decorrere dal 1° luglio 2013 è trasmesso all'Inail esclusivamente in via telematica (Mod. 4 bis Prest.). Tra le modifiche apportate nell'ultima versione diffusa dall'istituto assicuratore, trovano spazio le informazioni utili relative alla denuncia in caso di lavoratori occupati part time, campi specifici per la retribuzione dei collaboratori domestici, oltre all'indicazione sulla nuova modalità di pagamento dell'indennità al datore di lavoro tramite vaglia postale.


Lavoratori part time
Nella parte relativa al lavoratore, in riferimento a coloro che prestano la loro opera con rapporto di lavoro a tempo parziale, oltre all'indicazione per ciò che concerne la tipologia di part time (orizzontale, verticale o misto), deve essere riportata la percentuale di part time e l'articolazione dell'orario effettuato. Una sezione apposita è stata inserita per conoscere gli elementi utili per la determinazione della retribuzione media giornaliera con la richiesta dei seguenti dati:
- ore di lavoro settimanali previste dal Ccnl di riferimento per i lavoratori a tempo pieno;
- retribuzione, comprensiva delle mensilità aggiuntive e con l'esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (per esempio contingenza, scatti di anzianità, eventuali ulteriori emolumenti stabiliti dalla contrattazione di qualsiasi livello), prevista dalla contrattazione collettiva nazionale o, in assenza da quello territoriale, aziendale o individuale, relativa a un lavoratore a tempo pieno di pari livello;
- ore settimanali da retribuire, comprese quelle di effettiva presenza e quelle di assenza retribuite in forza di legge o di contratto (per esempio assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità), entro il limite massimo di venticinque giorni lavorativi mensili, escludendo quelle di lavoro supplementare e straordinario.
- prestazione lavorativa svolta oltre l'orario di lavoro concordato nel contratto individuale, ma entro il limite del tempo pieno;
- ore di lavoro supplementari effettivamente prestate nei quindici giorni precedenti l'infortunio, qualora non previste dal contratto;
- lavoro straordinario (lavoro prestato oltre l'orario settimanale previsto per il tempo pieno).


Addetti ai servizi domestici e familiari
Un'apposita sezione è inoltre stata inserita per l'indicazione dei dati retributivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto pulizia locali. Nella sezione va indicata la durata normale della settimana di lavoro oltre alla retribuzione convenzionale oraria, e, dati sicuramente difficili da reperire negli stretti tempi previsti per l'invio della denuncia, generalità e recapito di eventuali altri datori di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria opera alla data dell'evento denunciato, oltre all'indicazione, relativamente a questi ultimi, dell'orario normale della settimana di lavoro e della relativa retribuzione convenzionale.


Modalità di pagamento dell'indennità
Tra le forme di riscossione del rimborso dell'indennità temporanea assoluta accertata dall'istituto da parte del datore di lavoro che l'abbia anticipata in busta paga al lavoratore, è stata aggiunta la modalità di pagamento tramite vaglia postale, scelta che, unitamente all'assegno circolare, è valida solo per importi non superiori ai mille euro ai sensi dell'articolo 12, comma 2, legge 214/2011
E' utile ricordare che in caso di mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia d'infortunio il datore di lavoro è sanzionabile con una multa amministrativa da 1.290 a 7.747 euro. Sanzionabile altresì l'omessa o errata indicazione del codice fiscale del lavoratore con una somma pari a 129 euro.

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