Rapporti di lavoro

Per i corsi sulla sicurezza l’organismo paritetico non è obbligatorio

di Mario Gallo

L'articolo 37, comma 12, del Dlgs 81/2008 stabilisce che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti (Rls) deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro. Tale previsione ha dato origine fin da subito a diverse difficoltà interpretative in ordine sia alla competenza di tali organismi che all'oggetto dell'adempimento in questione. Inoltre, a causa di una proliferazione abnorme di questi organismi segnalata da più parti, il ministero del Lavoro, con la circolare 29 luglio 2011, numero 20, ha sottolineato che sono legittimati solo gli organismi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del Dlgs 276/2003 e dall'articolo 2, comma 1, lettera ee), del Dlgs 81/2008, ossia gli organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento (v. tabella allegata).

Pertanto, non è legittimato un qualsiasi organismo paritetico ma solo quelli costituiti da organizzazioni sindacali, appunto, comparativamente più rappresentative firmatarie del Ccnl applicato all'azienda: come ricorda la stessa circolare, per la verifica del possesso di tali requisiti, occorre fare riferimento alla giurisprudenza (Corte Costituzionale 19 ottobre 1998, n. 975, FI, 1989, I, 2715; Corte Costistuzionale 4 dicembre 1995, n. 492, MGL, 1995, 661) e, in caso di dubbio, è possibile chiedere chiarimenti alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero.

In ordine al secondo profilo concernente l'oggetto della collaborazione, invece, l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 non solo circoscrive lo stesso alla sola formazione dei lavoratori - pertanto l'obbligo in questione non si applica alla formazione di preposti e dirigenti - ma lo configura essenzialmente come un adempimento consistente in una richiesta finalizzata all'ottenimento d'indicazioni in ordine alla pianificazione e la realizzazione dei corsi: qualora l'organismo - o l'ente bilaterale - non risponda entro 15 giorni dall'invio di tale richiesta il datore di lavoro potrà attivarsi autonomamente ed effettuare l'intervento formativo programmato (utilizzando il modello allegato).

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