Agevolazioni

Esonero contributivo nell’agricoltura: le istruzioni operative dell’Inps

di Josef Tschöll

La legge di stabilità per il 2015 prevede, con decorrenza dal 1º gennaio scorso e per i contratti stipulati non oltre il 31 dicembre di quest’anno, il riconoscimento, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro su base annua. Il beneficio non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.

L'articolo 1, comma 118, della legge 190/2014 esclude da un lato espressamente dal beneficio i datori di lavoro agricoli per prevedere poi, a loro favore, una particolare disciplina al successivo comma 119. La norma fa riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, escludendo i contratti di apprendistato. Il beneficio spetta a condizione che i lavoratori non siano stati occupati a tempo indeterminato nel 2014 oppure occupati a tempo determinato e iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

L'Inps ha fornito i primi chiarimenti con la circolare 17/2015, confermando l'ambito di applicazione per il settore agricolo, ma anche i profili di diversità. Un primo aspetto critico è rappresentato dalla limitata possibilità di cumulare il beneficio con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Facendo il comma 119 della legge di stabilità espresso riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 118, si ritiene che le limitazioni in materia di compatibilità/cumulabilità trovino applicazione anche per il settore agricolo. Nell'agricoltura incidono fortemente le agevolazioni per i territori montani particolarmente svantaggiati e per le restanti zone agricole svantaggiate.

L'Inps non si è espresso su questo particolare aspetto, rinviando a una successiva circolare le istruzioni operative per la fruizione della misura e con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
In seguito l'istituto di previdenza è intervenuto ancora due volte per chiarire gli aspetti operativi connessi alla fruizione del beneficio contributivo. Con il primo provvedimento (messaggio 1144/2015) ha fornito le modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio e per la compilazione della dichiarazione contributiva DMAG. L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015” disponibile all'interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”_ sezione “Comunicazioni bidirezionale - Invio Comunicazione”. Tale procedura è suddivisa in due sezioni e adempimenti: la prima per effettuare la richiesta e per ricevere (entro tre giorni) la conferma di disponibilità da parte dell'Inps, la seconda per formulare la domanda definitiva di ammissione al beneficio. Entro quattordici giorni lavorativi (termine perentorio) dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo, ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di assunzione a tempo indeterminato. L'Inps attribuirà poi il codice di autorizzazione “E5”.

Invece, per quanto riguarda la compilazione del modello DMAG (da inviare in forma telematica) dovranno essere indicati obbligatoriamente, per il lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese anche i seguenti dati:
- per il tipo retribuzione, il valore “Y”;
- nel campo CODAGIO, il valore “E5”.
La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al beneficio. La modalità di compilazione del flusso DMAG sopra descritta sarà resa disponibile a partire dalla denuncia DMAG di competenza del I° trimestre 2015.

Infine, con il secondo provvedimento (messaggio 1689/2015) è stata comunicata la data di avvio per la presentazione delle istanze (ore 10.00 del 10 marzo 2015) per il settore agricolo e la precisazione che nell'ipotesi in cui i fondi stanziati per il primo semestre 2015 dovessero esaurirsi, le domande comunque ammesse, che troveranno capienza nei fondi stanziati per il secondo semestre 2015, riporteranno, nel campo “NOTE”, l'indicazione che “L'incentivo sarà fruibile a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza terzo trimestre 2015”, per una durata comunque complessiva di trentasei mesi.

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