Per la previdenza di ingegneri e architetti decide l’attività tipica
Con circolare n. 72 del 10 aprile 2015 l'Inps interviene in materia di iscrizione e obbligo contributivo alla Gestione separata Inps ovvero a Inarcassa, dopo l'operazione Poseidone che, in seguito all'incrocio di dati contenuti nelle dichiarazione dei redditi, ha generato una serie di iscrizioni in Gestione separata anche di professionisti provvisti di cassa previdenziale.
Presupposti per l'iscrizione in Gestione separata Inps
In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 26, della Legge 335/95, i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, sono tenuti all' iscrizione presso la Gestione separata Inps. Tuttavia, l'articolo 6 del Dm 281/1996 prevede che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento in Gestione separata delle sole contribuzioni legate a redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso il proprio ente di previdenza. Rientrano in questa previsione, ad esempio, i soggetti esclusi da Inarcassa poiché già titolari di altra forma di previdenza obbligatoria, che sono quindi tenuti a versare la contribuzione dovuta direttamente in Gestione separata poiché il reddito prodotto non è assoggettabile a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente categoria.
Presupposti per l'iscrizione in Inarcassa
Sono tenuti all'iscrizione ad Inarcassa gli ingegneri ed architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, con iscrizione all'albo, con titolarità di partita Iva e senza iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
In contemporanea presenza di un rapporto di lavoro subordinato, i soggetti indicati non possono dunque essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso Inarcassa poiché appunto, già titolari di altra forma di copertura previdenziale.
Ed ancora, il pagamento del solo contributo integrativo e non di quello soggettivo in Inarcassa - precisa l'Inps nella circolare in argomento - non comporta l'esclusione dal versamento alla Gestione separata Inps.
L'orientamento giurisprudenziale
Per quanto riguarda infine la natura del reddito prodotto dal professionista, la Corte di cassazione ha stabilito che rientra nel concetto di “esercizio della professione” anche l'esecuzione di prestazioni non considerate tipicamente professionali laddove sia presente un nesso tra queste e l'attività normalmente esercitata, nesso che si realizza quando per eseguirle sono necessarie le competenze tecniche in possesso del professionista.
Secondo la Cassazione dunque, anche questi compensi formano la base imponibile previdenziale sul quale calcolare il contributo soggettivo ed integrativo dovuto, nella fattispecie, ad Inarcassa.
Ciò detto, nella circolare in analisi l'Inps ha riportato un elenco di attività professionali alle quali viene legata la contribuzione dovuta a Gestione separata ovvero a Inarcassa, in relazione ai contenuti professionali dei singoli incarichi resi dal professionista, fermi restando i presupposti soggettivi per l'iscrizione all'una ovvero all'altra gestione previdenziale.