Validità Durc a 90 giorni anche per i lavori edili tra privati
Torna ad avere una validità di 90 giorni il Durc in caso di lavori edili fra soggetti privati. È quanto chiarisce il Ministero del Lavoro nella nota n. 38899 del 5 marzo 2015 e il messaggio Inps n. 1894 del 16 marzo 2015, in risposta alle numerose richieste di chiarimento pervenute.
L'articolo 31 del DL n. 69/2013, al comma 5, ha esteso a 120 giorni la validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc) in caso di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevedendo, al successivo comma 8 sexies, che tale estensione di durata valesse, fino al 31 dicembre 2014, anche nel caso di Durc richiesto per lavori edili tra privati.
A tal riguardo il ministero, nella nota in commento, evidenzia come, non risultando ancora emanato il decreto ministeriale di cui al comma 2, articolo 4 del DL n. 34/2014, la validità del DURC in caso di lavori edili tra privati ritorna, con decorrenza 1° gennaio 2015, a 90 giorni.
Il decreto di riforma del Durc
Il decreto ministeriale di cui al comma 2, articolo 4 del DL n. 34/2014, citato nella nota n. 3899/2015 e di cui si attende l'emanazione, dovrà definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica telematica, effettuata in tempo reale dall'interessato ovvero da un suo intermediario, che andrà a sostituire il “vecchio “ DURC.
Sarà compito di tale provvedimento anche definire le eccezioni alla validità “standard” di 120 giorni della verifica telematica. Nel comma 1, articolo 4 del DL n. 34/2014 si legge infatti: “L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva (Durc), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2”.