L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Calcolo della contribuzione per amministratore di società semplice

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

In caso di Amministratore di società semplice immobiliare con altri redditi (INPS - Circolare 102/2003 - 74/2014/msg 15352/2010) se l'attività costituisce l’oggetto sociale di una società semplice, cioè quando si tratta di società semplice con attività di mero godimento di beni immobili, non sorge alcun obbligo contributivo (Circ. 74/2014: somma algebrica colonne 4 da RH1 a RH 4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6). Escludendo la tipologia 4, reddito di partecipazione in società semplici, mi sembra di capire che l'amministratore di società semplici (con redditi di partecipazione in altre società) debba pagare la quota fissa più i contributi eccedenti il minimale calcolati sul reddito imponibile escludendo quello di partecipazione in società semplici. E' corretto?

La società semplice si utilizza per le attività economiche non commerciali ed è la tipologia societaria più diffusa in agricoltura e per le attività di gestione di beni mobili e immobili. Nella circolare 12 giugno 2003 n. 102, citata dal cortese lettore, l’Inps ha precisato che, ai fini dell’individuazione del reddito imponibile ai fini previdenziali, “anche l’attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d’impresa se esercitata da società di persone o di capitali. A tale conclusione non può pervenirsi, invece, allorché detta attività costituisca l’oggetto sociale dell’attività svolta da una società semplice.” Occorre ribadire, tuttavia che tale precisazione dell’Istituto previdenziale non è rivolta all’individuazione dei soggetti assicurabili, bensì alla semplice individuazione dei redditi di impresa che concorrono a formare la base imponibile dei contributi previdenziali. Come l’Inps ha successivamente precisato (circolare n. 171 del 6 novembre 2003), la iscrivibilità o meno non sussiste tanto in considerazione della forma giuridica della società che esercita l’attività di gestione di immobili, quanto in relazione alla natura dell’attività esercitata nel caso concreto. Se tale attività travalica i limiti del mero godimento degli immobili e si configura quale attività organizzata in forma di impresa, il reddito prodotto si qualifica come reddito d’impresa. Di conseguenza i soci (anche di una società semplice) sono tenuti all’iscrizione nella Gestione previdenziale dei commercianti, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla regolarità della società semplice o alla sua riqualificazione in società di fatto. E’ doveroso aggiungere che, ad avviso dell’Istituto, la stessa costituzione di una società per la gestione degli immobili può costituire, di per sé, “manifestazione della volontà dei soci di individuare un programma comune delle attività, in vista di un risultato ulteriore rispetto a quello derivante dal mero godimento del bene.” Una volta chiariti i requisiti di iscrivibilità alla Gestione, nei termini sopra precisati, le modalità di compilazione del quadro RR seguono le consuete regole.

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