L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Calcolo della contribuzione per amministratore di società semplice

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

In caso di Amministratore di società semplice immobiliare con altri redditi (INPS - Circolare 102/2003 - 74/2014/msg 15352/2010) se l'attività costituisce l’oggetto sociale di una società semplice, cioè quando si tratta di società semplice con attività di mero godimento di beni immobili, non sorge alcun obbligo contributivo (Circ. 74/2014: somma algebrica colonne 4 da RH1 a RH 4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6). Escludendo la tipologia 4, reddito di partecipazione in società semplici, mi sembra di capire che l'amministratore di società semplici (con redditi di partecipazione in altre società) debba pagare la quota fissa più i contributi eccedenti il minimale calcolati sul reddito imponibile escludendo quello di partecipazione in società semplici. E' corretto?

La società semplice si utilizza per le attività economiche non commerciali ed è la tipologia societaria più diffusa in agricoltura e per le attività di gestione di beni mobili e immobili. Nella circolare 12 giugno 2003 n. 102, citata dal cortese lettore, l’Inps ha precisato che, ai fini dell’individuazione del reddito imponibile ai fini previdenziali, “anche l’attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d’impresa se esercitata da società di persone o di...