Contrattazione

Somministrazione fino a 48 mesi e taglio dell’anzianità nel nuovo Ccnl

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di Giampiero Falasca

Più flessibilità sulla durata dei rapporti di lavoro in somministrazione nel nuovo contratto collettivo nazionale delle Agenzie per il lavoro, sottoscritto il 21 dicembre 2018 ed entrato in vigore, dopo la ratifica delle organizzazioni stipulanti, da poche settimane. Il Ccnl ha introdotto regole molto originali, che limitano gli effetti della stretta stabilita per il lavoro flessibile dal decreto 87/2018. Il cosiddetto “decreto dignità” ha ridotto infatti da 36 a 12 mesi la durata massima del contratto a termine, tanto diretto quanto stipulato a scopo di somministrazione, lasciando un margine molto ristretto (serve una delle nuove causali) per la prosecuzione del rapporto per altri 12 mesi.

L’applicazione di questa regola avrebbe comportato un effetto molto negativo per i lavoratori somministrati che, dopo la fine del periodo transitorio previsto dal decreto 87/2018, stavano per arrivare a una delle fatidiche scadenze dei 12 o dei 24 mesi: questi lavoratori (e le rispettive aziende) sarebbero stati messi di fronte a un bivio secco tra assunzione a tempo indeterminato o cessazione del rapporto.

Quanto pesano i periodi passati
Le parti sociali del settore hanno introdotto una regola che ha reso meno stringente questa scelta, allungando la durata massima del rapporto.

Questo risultato si ottiene “sterilizzando” le anzianità lavorative maturate prima del 1° gennaio 2019.

Secondo la nuova disciplina, le anzianità maturate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 si calcolano entro il limite massimo di 12 mesi, anche se il rapporto tra le parti ha avuto in concreto una durata maggiore. Così, per fare un esempio, se un rapporto nel periodo ha avuto una durata di 20 mesi, ai fini delle soglie del decreto 87/2018 dovrà essere computato solo un periodo figurativo di 12 mesi.

In altre parole, viene di fatto allungato il periodo di lavoro che può ancora essere svolto a tempo determinato dai somministrati che hanno accumulato lunghi periodi di attività prima dell’entrata in vigore del “decreto dignità”.

Durata massima di 48 mesi
Accanto a questa misura transitoria, il nuovo Ccnl guarda anche al futuro, allungando sino a 48 mesi il periodo di durata massima del rapporto a tempo determinato che può intercorrere tra un’agenzia per il lavoro e un somministrato.

Questo limite riguarda la durata complessiva del rapporto tra il somministrato e l’agenzia per il lavoro, ma va combinato con la durata massima della missione presso lo stesso utilizzatore, che in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Così, per fare un esempio, un somministrato assunto dall’agenzia Alfa può lavorare sino al massimo di 24 mesi massimo presso l’utilizzatore Beta. Una volta superata questa soglia, il lavoratore può ancora lavorare alle dipendenze dell’agenzia per altri 24 mesi, ma può svolgere le nuove missioni solo presso utilizzatori differenti da Beta.

Fino a otto proroghe
Sempre nell’ottica di rendere più agevole la prosecuzione del rapporto di lavoro del somministrato, il Ccnl incrementa il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018 (sei proroghe per ogni contratto di somministrazione) ma il numero di proroghe consentite sale a otto, se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima diversa dai 24 mesi.

Sono ammesse otto proroghe anche in caso di utilizzo di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl, casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.

Flessibilità per le agenzie
L’ultimo intervento finalizzato a stimolare la continuità lavorativa riguarda la possibilità di eseguire contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato di lavoratori che sono assunti alle dipendenze dell’agenzia con contratto a tempo indeterminato.

Il nuovo accordo precisa (in linea con la circolare 17/2018 del ministero del Lavoro) che questa ipotesi è del tutto lecita e, anzi, gode un beneficio importante: il limite di durata massima, previsto per i rapporti a termine ordinari, non si applica ai contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato di questa natura.

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