Modello Irap 2015, corrette le aliquote di Campania e Calabria
La produzione da parte dell'agenzia delle Entrate di istruzioni a rilascio plurimo è ormai una prassi consolidata. Di norma si pubblicano le prime istruzioni a ridosso della data prevista dalla normativa. Poi, a primavera inoltrata, arrivano le prime correzioni seguite da ulteriori modifiche relative al software di controllo. E per questa prassi consolidata si crea un effetto a catena che rende meno certa la pianificazione delle attività di produzione dei dati per le software house e difficoltosa la pianificazione della restituzione dei risultati al contribuente da parte dei consulenti.
Come consuetudine, dunque, l'Agenzia ha pubblicato il provvedimento 60408/2015 recante modificazioni delle istruzioni e dei modelli di dichiarazione, approvati tra il 30 gennaio e il 16 febbraio 2015. Si tratta di innovazioni e correzioni che coinvolgono i modelli Unico 2015-ENC, Unico 2015-SC, Unico 2015-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2015 e Irap 2015 rese necessarie per l'aggiornamento e la correzione di alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla loro pubblicazione sul sito internet dell'agenzia delle Entrate.
Circa la dichiarazione Irap 2015 le variazioni coinvolgono due distinte aree: i nuovi minimi e le variazioni dell'aliquota per mancato rispetto del piano di rientro in caso di disavanzo della spesa sanitaria. Nel primo caso si opera un ponte tra la dichiarazione Irap e l'intenzione di optare per il regime forfettario agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014) nel periodo d'imposta successivo. Secondo le nuove istruzioni, nel rigo IQ4, dove devono essere memorizzati i componenti positivi relativi a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, devono essere dichiarati gli importi pari alla somma di tutti i componenti positivi e negativi relativi a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, per la parte eccedente l'ammontare di 5.000 euro. Il risultato negativo della somma algebrica deve essere, invece, evidenziato nel rigo IQ10, colonna 1.
L'ulteriore variazione interessa le aliquote. Le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota nominale prevista dal Dlgs 446/1997 (art. 16, commi 1 e 1-bis) fino a un massimo di 0,92 punti percentuale anche operando una differenziazione per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. In taluni casi l'aumento non è facoltativo: è il caso delle regioni in squilibrio economico finanziario della spesa sanitaria (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia) per le quali devono essere devono essere maggiorate di 0,92 punti percentuale le aliquote previste dall'art. 16, comma 1 (3,9%), dall'art. 16, comma 1-bis (4,20, 4,65 e 5,90%) e dall'art. 45 (1,9%) oltre a quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'art. 16.
Nell'ipotesi di squilibrio è richiesto alle Regioni un piano di rientro. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi si applica un incremento automatico dell'aliquota in misura fissa (0,15 punti percentuali a cui si aggiunge un incremento dello 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti.
La variazione delle istruzioni si è resa necessaria per modificare le precedenti istruzioni che inserivano erroneamente nella “black list” la Calabria e la Campania mentre per l'anno 2014 il mancato raggiungimento degli obiettivi interessa solo il Molise con conseguente applicazione della maggiorazione dell'aliquota Irap nella misura di 0,15 punti percentuali.
Da ultimo le istruzioni sono modificate nelle tabelle di sintesi delle aliquote applicabili con particolare riferimento alle regioni Abruzzo e Calabria. Sul sito è pubblicata la versione del modello già aggiornata.
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